Il diritto dovere di rivalsa nell’IVA

Il diritto dovere di rivalsa nell’IVA

Foglio di una fattura che consente il diritto dovere di rivalsa nell'IVA

Per quanto riguarda il diritto dovere di rivalsa nell’IVA, possiamo cominciare nel dare un dato certo.

Vale a dire, che la rivalsa e la detrazione rappresentano quei due istituti, con cui si assicura la neutralità dell’imposta IVA.

Tuttavia, affinché questa neutralità si realizzi nel concreto, è necessario che operino entrambi. Non si può, quindi, pensare ad una neutralità operata sola dalla rivalsa o dalla detrazione.

Questo perché la rivalsa serve a legittimare, chi la subisce, a detrarre.

Spiegazione il diritto dovere di rivalsa nell’IVA

Ad ogni modo, è bene precisare che la rivalsa rappresenta un aspetto strutturale dell’IVA. Essa, infatti, viene applicata sulle singole operazioni imponibili, di modo da essere addebitata al destinatario delle operazioni medesime.

Ed è interessante osservare sul punto come il legislatore, non soltanto espressamente prevede obbligatoriamente questo addebito (il soggetto che effettua la cessione e presta servizi DEVE addebitare la relativa imposta), ma prevede altresì la nullità di ogni eventuale patto contrario.

In tal senso l’articolo 18 D.P.R. 633/1972.

La rivalsa si distingue dal diritto di regresso

Bisogna notare come la rivalsa non sia paragonabile al diritto di regresso. Questo perché, come già detto, mentre la rivalsa è obbligatorie, il regresso è un diritto disponibile.

Ne consegue che, proprio per questa obbligatorietà se volessimo definire la rivalsa, non potremmo definirla e appiattirla ad un mero diritto di credito.

Nella rivalsa vi è l’obbligatorietà e l’eventuale sanzione per chi non la effettua.

Detta obbligatorietà sussiste, in quanto il prelievo viene attuato con una fortissima componente di partecipazione del soggetto privato. Quest’ultimo con i suoi atti costituisce i presupposti, fa la dichiarazione, la quale, crea il debito.

Quindi, abbiamo una procedimentalizzazione che coinvolge anche l’attività privata. Non deve quindi farci meravigliare, se nel meccanismo IVA, abbiamo una rivalsa che è stata resa obbligatoria.

La rivalsa è uno di quegli istituti del diritto che, secondo il Carnelutti, noi possiamo cogliere solo utilizzando anche la terza dimensione. La dimensione dello spazio, del tempo e del movimento. La rivalsa deve essere analizzata nel suo aspetto dinamico.

A questo punto bisogna dire che l’articolo 18 D.P.R. 633/1972 stabilisce che:

  • Detta rivalsa dell’IVA deve essere necessariamente operata, addebitando l’imposta in quella che è la fattura che il cedente o il prestatore di servizi è tenuto ad emettere.

Si comprende agevolmente un dato straordinario.

Il credito di rivalsa è un effetto legale della fattura emessa e detto effetto opera a prescindere dal fatto che l’imposta addebitata sia stata o meno già versata allo Stato. In altre parole, l’emissione di questo foglio di carta, senza forma vincolata, che chiamiamo fattura, è esso stesso esercizio della rivalsa.

Cosa accade se il soggetto rivalsato non paga, il soggetto rivalsante

Una volta detto tutto ciò, sorge spontaneamente una domanda. Cosa accade se il soggetto rivalsato non paga, il soggetto rivalsante?

La risposta è piuttosto semplice. Premesso che sia vero che l’IVA operi autonomamente; è altrettanto vero che essa trova il suo substrato nell’operazione soggetta al tributo stesso. Operazione che, come sappiamo, può essere una cessione o una prestazione di servizi.

Conseguenze dal punto di vista civile

Dal punto di vista civile se il rivalsato non dovesse pagare, il rivalsante reagirà e si difenderà con i normali rimedi civilistici per ottenere il pagamento.

Conseguenze dal punto di vista fiscale

Dal punto di vista fiscale, invece, applicherà il famoso articolo 26 D.P.R. 633/1972. 

Detto articolo, infatti,detta la disciplina delle c.d. note di variazione o di accredito.

Vale a dire, chi ha emesso la fattura determinando l’effetto legale della rivalsa, in presenza di un’inadempimento, emetterà un documento di segno contrario alla fattura stessa. Questo documento prende il nome di nota di accredito. 

Si osservi che, anche detta nota di accredito avrà un effetto legale pari alla fattura, solo che si tratta di un documento avente, appunto, segno contrario. La nota di accredito una volta emessa, viene registrata con il segno meno nel registro degli acquisti.

Disciplina della rivalsa successiva

Sempre con riferimento al tema della rivalsa, è interessante parlare anche della c.d. rivalsa successiva.

Sul punto sorge, già nell’immediato, una domanda. Poiché il meccanismo di rivalsa è obbligatoria, è possibile fare la rivalsa successiva?

Nell’ultimo comma dell’articolo 60 D.P.R. 633/1972, si vietava esplicitamente la possibilità di operare la rivalsa successiva.

Detto divieto era giustificato per il fatto che la rivalsa, risponde a delle finalità pubblicistiche e non di tipo private. Solo se fosse stata un diritto come quello di regresso, il soggetto avrebbe potuto esercitarla quando avrebbe voluto.

Successivamente, vi è stata una modifica di questo ultimo comma dell’articolo 60 D.P.R. 633/1972. Con la conseguenza che oggi si consente, invece, la rivalsa successiva.

Ma allora, il fatto che il legislatore abbia adesso consentito detta rivalsa successiva, vuol dire che la rivalsa non ha più una finalità pubblicistica?

La risposta è assolutamente no. Nonostante la modifica di legge, la funzione della fattura è quella di consentire la detrazione e quindi, la concomitanza temporale è necessaria.

Ora, se noi analizziamo la rivalsa successiva, o tardiva, dell’ultimo comma dell’articolo 60, ci accorgiamo che:

  • Il contribuente ha diritto a rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta dovuta sulla base di accertamenti o rettifiche delle dichiarazioni del contribuente, ma in difformità ai principi generali detta rivalsa può avvenire soltanto a seguito del pagamento dell’imposta degli interessi e delle sanzioni irrogate dall’Ufficio.

Ne consegue che, da quanto abbiamo appena detto, si comprende di un dato certo. Vale a dire, che si tratta di una rivalsa particolare e per certi aspetti stranissima. Essa è, infatti, legata al pagamento dell’IVA all’erario. In altre parole, non è quindi consentita la detrazione, se detta IVA non è stata già versata.

Si tratta di un’anomalia del sistema IVA. In genere, infatti, la detrazione è consentita semplicemente con la fattura registrata; invece, qui occorre anche la prova del pagamento fatta dal dante causa.

Regime IVA per le operazioni per le quali non è prevista la fattura

Vi sono operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura. Si pensi al così detto commercio al minuto.

Per quanto riguarda dette operazioni, come sappiamo l’imposta resterà incorporata nel prezzo del bene o del servizio. Se poi il cliente, anche in questo tipo di operazioni, dovesse richiedere l’emissione della fattura, l’imposta dovrà essere scorporata dal prezzo di vendita.

Ipotesi in cui sarà obbligatoria l’emissione della fattura, ma non della rivalsa

Il legislatore tributario, essendo sensibile alle esigenze di cortesia, ha stabilito che pur essendo obbligatoria la fatturazione, non sarà invece obbligatoria la rivalsa delle imposte relative alle cessioni gratuite e a quelle dell’autoconsumo.

Questo non significa che la rivalsa in queste operazioni sia vietata. Essa, infatti, deve sempre essere ritenuta possibile.

Regime IVA e mancata o irregolare fatturazione dell’operazione

Infine, la mancata o irregolare fatturazione dell’operazione economica, se ostativa di rivalsare quella parte d’imposta non risultante dalla fattura, non solleva sempre il destinatario dell’operazione medesima, dal relativo onere tributario.

Più precisamente, nei casi di operazioni effettuate senza fattura o comunque con fattura irregolare, il cessionario è tenuto a regolarizzare l’operazione.

A tal fine, quest’ultimo dovrà presentare all’Ufficio una c.d. autofattura e versare la correlativa imposta.

Fermo restando che anche l’imposta così versata sia detraibile.

Quanto finora detto ci porta a fare una precisa affermazione.

Tutta la disciplina della rivalsa è incentrata, nell’intendo di trasferire l’imposta al consumatore finale e di assicurare la neutralità e la trasparenza del prelievo tributario, nelle varie fasi di produzione e distribuzione di beni e servizi.

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