Genesi e caratteristiche dell’IVA

Genesi e caratteristiche dell’IVA

Antica marca imposta generale sull'entrate di 500 lire

Il post genesi e caratteristiche dell’IVA serve a farci comprendere, come questo tributo si sia imposto all’interno del nostro ordinamento.

Ai fini di armonizzare le imposte sugli scambi applicate nei singoli stati membri, è stata introdotta l’IVA. Introduzione quest’ultima, avvenuta in applicazione a delle Direttive comunitarie, mediante il D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 633.

Per ben comprendere le ragioni che hanno portato all’introduzione di detto tributo, è importante capire le caratteristiche dell’IGE, nonché gli inconvenienti che essa aveva presentato. L’IGE non era altro che l’imposta sugli scambi adottata prima del regime IVA.

Spiegazione genesi e caratteristiche dell’IVA

Premessa sulla precedente imposta IGE

In precedenza, nel nostro ordinamento, gli scambi economici erano tassati attraverso l’IGE (Imposta Generale Sull’Entrate), la quale era qualificata come: Plurifase, Cumulativa e a Cascata.

  • Plurifase: Perché era applicata, in via di principio, su tutte le fasi della produzione e degli scambi di beni e servizi.
  • Cumulativa: Perché in ogni fase l’imposta veniva applicata sul valore pieno dell’operazione. Quindi con un effettivo cumularsi dei prelievi effettuati dallo Stato.
  • A Cascata: Perché l’imposta che gravava sul consumatore finale era costituita, non solo da quel prelievo formalmente addebitatagli al momento dell’acquisto e quindi con l’ultima operazione economica; ma anche da quei prelievi effettuati in tutte le fasi economiche precedenti.

Inconvenienti del regime IGE

Ora, questa IGE aveva il pregio della sua semplicità applicativa, ma provocava allo stesso tempo due inconvenienti:

  1. DIFETTO DI NEUTRALITA’: Sulla base di quanto detto, questo sistema finiva per avvantaggiare le imprese che riuscivano a contenere il numero di passaggi antecedenti la vendita al consumatore finale. Determinando discriminazioni, nel campo della concorrenza con le imprese.
  2. DIFETTO DI TRASPARENZA: Poiché tutti questi prelievi antecedenti l’acquisto da parte del consumatore finale, finivano per gravare su quest’ultimo mediante il prezzo di vendita, vi era assenza di trasparenza. Il consumatore finale medesimo, infatti, non poteva avere conoscenza del numero di passaggi che vi erano stati e quindi dell’ammontare effettivo dell’imposta da lui pagata.

Questa nebulosità dell’imposta, se rappresentava un inconveniente tutto sommato tollerabile nell’ordinamento interno dei singoli Paesi, costituiva un ostacolo difficile da superare, per quanto riguardava gli scambi tra soggetti appartenenti a Paesi diversi della Comunità Europea.

Più precisamente, per evitare la doppia imposizione, il Paese c.d. d’origine può e deve restituire all’esportatore, tutte le imposte prelevate nelle precedenti fasi del ciclo produttivo e di scambio. Così facendo si consentiva la tassazione nel Paese c.d. di destinazione. Il Paese cioè dove avveniva il consumo finale.

Ma se la cumulatività dell’imposta non riusciva ad essere trasparente, i rimborsi non potevano che avvenire attraverso delle percentuali stabilite in modo forfettario e differenti da prodotto a prodotto. Con l’aumentare degli scambi internazionali, dette percentuali forfettarie erano diventate motivo di crescenti attriti.

Per superare inconvenienti IGE si adotta il modello IVA

Proprio sulla base degli inconveniente di cui abbiamo finora parlato, che è emerso a livello comunitario l’esigenza di adottare un sistema d’imposizione sugli scambi, oltre che uniforme a tutti gli Stati membri, anche rispettoso della neutralità e della trasparenza. Ecco che si sceglie di adottare il modello dell’IVA, il quale era già adoperato dall’ordinamento francese.

Si osservi che anche l’IVA è un imposta Generale e Plurifase. Ma non è, né Cumulativa, in quanto, applicata solo al valore aggiunto delle diverse fasi del ciclo produttivo; né A Cascata perché come si vedrà del tutto trasparente e neutrale.

Sul piano normativo, l’obiettivo di applicare l’imposta sul solo valore aggiunto è stato attuato attraverso il principio della:

  • Detrazione delle imposte complessivamente pagate a causa degli acquisti, da quelle successivamente applicate sulle correlative vendite, avvenute in un determinato arco temporale.

Ne consegue che il soggetto passivo del tributo è tenuto a versare allo Stato solo la differenza tra queste due grandezze. Quindi vi è la possibilità che si pongono in essere, vere e proprie posizioni di credito nei confronti dell’Erario.

Differenza tra IGE e il tributo IVA

Per completezza di trattazione, è infine opportuno richiamare l’attenzione su di un ulteriore aspetto del modello impositivo adottato.

Più precisamente, mentre nel modello IGE (modello cumulativo), le imposte pagate in ciascun passaggio erano sempre acquisite dall’Erario in modo definitivo. Nel modello IVA (modello del valore aggiunto) si ha una definitiva cristallizzazione di detti importi, solo con il passaggio al consumatore finale. Quest’ultimo, infatti, non può esercitare alcuna detrazione.

Ciò trova la sua giustificazione perché se si evade nelle fasi intermedie, il Fisco recupera l’importo con l’ultima vendita effettuata al consumatore finale. Se invece si evade nell’ultima vendita – quella sempre al consumatore finale – gli importi progressivamente acquisiti, possono finire per essere totalmente pregiudicati a causa di quel sistema di rivalsa che come sappiamo caratterizza l’IVA.

Approfondimenti

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