I ricavi

I ricavi

Tra le tante, singoli componenti reddituali, desta particolare importanza parlare proprio dei ricavi.

Essi sono disciplinati dall’articolo 85 TUIR, il quale stabilisce che:

  • Sono considerati ricavi i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.

Altre forme di ricavi

Si osservi che questa nozione di base, è poi arricchita da una serie di ulteriori previsioni normative volte ad eliminare dubbi ed incertezze applicative. Più precisamente sono considerati ricavi anche:

I corrispettivi derivanti dalle cessioni di materie prime; beni semilavorati e beni mobili non strumentali acquisiti per essere impiegati nella produzione; nonché le azioni e le obbligazioni; le quote di partecipazione e gli altri strumenti finanziari non iscritti nel bilancio tra la immobilizzazioni finanziarie.

Questi proventi vengono esclusi dal più favorevole regime riservato alle plusvalenze, perché derivano da attività che possono essere ricondotte all’ordinario svolgimento dell’attività di impresa.

Le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni idonei a produrre ricavi. Questi proventi rientrano tra i ricavi anche se non derivanti da atti di disposizione dell’imprenditore, proprio per la loro natura sostitutiva.

I contributi, in denaro o in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base ad un contratto. Si pensi ai contributi pattuiti per studi e ricerche finalizzati a future commesse; nonché, quelli spettanti in conto esercizio in base alla legge; si pensi ancora, ai contributi pubblici finalizzati per l’assunzione di nuovi lavoratori.

Si osservi che l’esplicito riferimento ai soli contributi spettanti in conto esercizio, fa si che tutti gli altri contributi, sia in conto capitale che c.d. a causa mista, vengono annoverate tra le sopravvenienze attive. Ne consegue che quest’ultime sono assoggettate ad un regime diverso.

Si fanno rientrare tra i ricavi per finalità antielusive 

  1. Infine, con finalità antielusive, costituiscono altresì ricavi:
    • I beni idonei a produrre ricavi che siano stati assegnati ai soci. Si tratta in sostanza della cessione gratuita dei c.d. beni-merci, delle quali, l’imprenditore ha l’obbligo di contabilizzare questi ricavi sulla base del loro valore normale.
    • Nonché i beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Per tali si intendono tutti i casi di obiettiva fuoriuscita dei beni dall’impresa stessa. Sono compresi gli atti liberali. Ne consegue che, non si hanno finalità estranee all’esercizio dell’impresa se nonostante sia stata modificata la destinazione del bene, quest’ultimo non sia fuoriuscito materialmente dall’impresa stessa. Si pensi al venditore di computer che destina uno di questi calcolatori, per la gestione della propria contabilità, piuttosto che alla vendita.

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