La disciplina della dichiarazione dei redditi

La disciplina della dichiarazione dei redditi

Per quanto riguarda la disciplina della dichiarazione dei redditi, possiamo innanzi tutto dire che al riguardo è interessante evocare la disciplina di alcuni articoli, in modo particolare:

I primi due commi dell’articolo 1 del DPR 600/1973, in quanto, dispongono che:

  1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d’imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili di cui al successivo articolo 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi.

 

  1. La dichiarazione è unica agli effetti, dell’imposta sui redditi delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi e deve contenere l’indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell’imponibile che deve avvenire secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell’accertamento e delle sanzioni.

 

Poi è interessante evocare anche l’articolo 2 del medesimo DPR (600/1973), il quale aggiunge che: la dichiarazione deve contenere, oltre all’indicazione degli elementi attivi e passivi, anche gli altri elementi richiesti nello stesso modello di dichiarazione (i dati necessari per l’individuazione del contribuente e per l’individuazione dei redditi e delle imposte dovute).

E infine è interessante evocare anche l’articolo 8 (DPR 600/1973), il quale è stato oggi sostituito dall’articolo 1 DPR 322/1998 che stabilisce: la dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullità, utilizzando i modelli di dichiarazione annualmente approvati con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Perché è stato importante evocare la disciplina di detti articoli?

Perché attraverso gli articoli appena citati si riesce ad enuclearsi cinque principi generali, che possiamo ritenere alla base della complessiva disciplina sulla dichiarazione dei redditi.

I principi in questione sono quelli della:

  • Generalità
  • Unicità
  • Annualità
  • Analiticità
  • Forma vincolata

Il principio della Generalità:

Detto principio si concretizza nel fatto che l’obbligo dichiarativo è rivolto a tutti i percettori di reddito e questo indipendentemente sia dalla loro veste giuridica e quindi dal fatto che siano persone fisiche o giuridiche; enti, società o associazioni; sia dall’effettiva esistenza di debiti d’imposta.

Si osservi che la portata così ampia, appunto generale, di quello che è l’obbligo di dichiarazione trova la sua giustificazione nell’intento di agevolare i successivi controlli da parte dell’Amministrazione. Infatti a maggior conferma di quanto sto dicendo, l’obbligo dichiarativo viene espressamente esonerato per una vasta area di contribuenti, nelle quali l’esigenze di controllo assumono appunto minore rilevanza. Si pensi ai percettori di redditi inferiori al minimo tassabile o a quelli che percepiscono redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

Il principio della Unicità:

Attraverso il principio di unicità si mette in evidenzia il fatto che la dichiarazione dei redditi sia una dichiarazione di tipo unica. Essa infatti, non soltanto si riferisce a tutti i redditi di qualsivoglia natura (fondiari, di capitale, da lavoro, di impresa) che sono posseduti da uno stesso contribuente, ma si riferisce altresì a tutte le imposte che possono gravarli.

Ne consegue, che il contenuto della dichiarazione è volto da una parte a evidenziare l’esistenza e la consistenza dei singoli redditi, dall’altra, invece, ad evidenziare il computo sia delle singole imposte che li gravano che delle circostanze di fatto (detrazioni, esenzioni, ecc) che in vario modo incidono sulla loro qualificazione.

Ora, ritornando all’Unicità dobbiamo dire che questo principio, consente che la dichiarazione dei redditi sia rilevante, non soltanto ai fini dell’IRPEF o0 IRES che sia, ma anche ai fini delle relative addizionali regionali e comunali, nonché di quei contributi previdenziali le cui aliquote sono commisurate ai redditi medesimi.

Il principio dell’Annualità:

Detto principio ha rilevanza sotto un duplice aspetto e cioè, che il contribuente deve assolvere annualmente sia l’obbligo dichiarativo che quello di versamento. Obblighi quest’ultimi che devono essere assolti, anche nel caso in cui le situazioni fiscalmente rilevanti rimangano invariate, come accade tipicamente in materia di redditi fondiari.

Bisogna però anche dire, che il principio dell’unicità non è certo privo di eccezioni, in quanto, vi sono particolari situazioni in cui la legge prevede, con riferimento agli obblighi suddetti, periodi inferiori o superiori all’anno.

Si pensi al riguardo, ai casi di fusione, scissione o alla liquidazione volontaria o concorsuale di una società.

Il principio dell’Analiticità:

Detto principio comporta che l’obbligo di dichiarazione è validamente assolto solo se l’atto contiene l’indicazione di tutti gli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili e quindi non è sufficiente la semplice indicazione dei singoli redditi, ma è necessario che le singole risultanze reddituali siano accompagnati dalle specificazioni degli elementi che hanno concorso a determinarli.

E questo perché l’esigenza di queste specificazioni discende dalle finalità informative che sono proprie dell’obbligo di dichiarazione. E’ anche vero però che il livello di analiticità della medesima è di anno in anno stabilito con i modelli di dichiarazione.

Si badi bene a non sottovalutare l’importanza di questo principio, infatti, l’articolo 1 600/1973 dispone che in caso di inosservanza del principio di analiticità i redditi non si considerano dichiarati ai fini dell’accertamento e delle sanzioni, anche se però si consente la riscossione delle imposte corrisposte sulla base dei redditi dichiarati.

Il principio della Forma Vincolata:

Detto principio consiste, invece, nel fatto che per espletare l’obbligo dichiarativo è necessario che – a pena di nullità – vengano sia utilizzati i modelli che sono annualmente approvati con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sia che vengano rispettate le precise regole in tema di termini e modalità della presentazione medesima.

Ne consegue che il fisco, imponendo l’utilizzo della modulistica ufficiale ottiene una standardizzazione dei profili contenutistici che da una parte agevola ad espletare l’obbligo ai contribuenti, dall’altra semplifica l’Amministrazione finanziaria nella raccolta e gestione dei dati ricevuti.

Interessante è a questo punto parlare delle modalità di presentazione, in quanto, in passato essa avveniva in forma cartacea, mentre oggi (dal 1999) ciò avviene in via telematica e comunque per il tramite di professionisti ed enti a ciò specificatamente abilitati.

Quanto ho appena detto ha reso necessario l’utilizzo di particolari software predisposti dalla stessa Amministrazione finanziaria.

Per quanto infine riguarda i termini di presentazione, dobbiamo dire che essi sono fissati dalla legge e allo stato attuale, la presentazione della dichiarazione deve avvenire tra il 1° maggio e il 30 giugno di ogni anno. All’interno di questo arco temporale posso rettificare la mia dichiarazione tutte le volte che voglio, anche se il professore consiglia sempre di informare l’Ufficio della nuova dichiarazione perché quest’ultimo tiene a memoria la prima, ma ciò è una cosa che si risolve con una semplice telefonata e non è quindi un atto sanzionato.

Si osservi però, che detto arco temporale non è assoluto, in quanto, il legislatore:

  • Ha riconosciuto validità anche alle dichiarazioni presentate nei novanta giorni successivi alla scadenza del relativo termine di legge, anche se con l’applicazioni di sanzioni ridotte a 1/4. (Solo al di fuori di questo ulteriore termine di 90 giorni la dichiarazione si riterrà omessa e quindi si pone in essere un reato).

 

In realtà la dichiarazione dei redditi può essere presentata anche al di fuori di questo ulteriore termine di 90 giorni, ma quest’ultima presentazione tardiva non soltanto fa si che il contribuente subisca in modo pieno le sanzioni, ma comporta anche che l’Ufficio possa utilizzarla. Ne consegue che presentare la dichiarazione oltre il termine dei 90 giorni serve solo ad evitare il reato penale.

 

Detto ciò, bisogna dire che a fronte di una dichiarazione presentata (è tale quella presentata o entro il termine stabilito dalla legge o entro i successivi 90 dalla scadenza del relativo termine), il contribuente può porre in essere i due fenomeni dell’integrazione e della rettifica.

 

  • Per integrazione si intende quella dichiarazione con cui il contribuente corregge in aumento quella originaria e quindi la corregge a suo svantaggio. E ciò è possibile farlo entro il termine stabilito per la rettifica da parte dell’Ufficio che è appunto di 5 anni. Anche qui è fatta salva l’applicazione delle normali sanzioni, questo ci fa capire che la l’interesse alla rettifica è solo per evitare le sanzioni penali.

 

 

  • Per rettifica si intende quella dichiarazione con cui il contribuente corregge in diminuzione quella originaria e quindi la corregge a suo vantaggio. Per capire meglio, si pensi alle ipotesi in cui egli dichiara 100 come compensi professionali e invece sono 50; oppure all’ipotesi in cui dichiara 100 come compensi professionali e tali erano, ma non ha inserito per distrazione una spesa medica tra gli oneri deducibili o un costo professionale registrato in contabilità. La rettifica in diminuzione può avvenire entro il termine prescritto per la presentazione per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo. Quindi la dichiarazione del 2015 che si presenta nel 2016 può essere rettificata entro il 2017.

 

Attraverso lo studio di questa materia, noi comprendiamo che la dichiarazione è un atto costitutivo di diritti nel senso che, se essa non venisse presentata io non acquisirò mai determinati diritti, si pensi alla detrazione e alla deduzione; mentre invece di contro la dichiarazione non può essere considerata atto costitutivo di quello che è il presupposto impositivo e quindi gli elementi positivi di reddito come, i ricavi, i compensi professionali, ecc, non sono legati alla dichiarazione, perché essi hanno come presupposto la legge.

Nel diritto tributario esiste il diritto di credito da indebito e cioè quel credito che io vanto nei confronti del fisco per aver pagato una somma non dovuta, si pensi al caso in cui io pago due volte una acconto, oppure al caso in cui pago a fronte di corrispettivi di 100 quanto in realtà essi erano 50. E’ chiaro che tutti questi casi presi ad esempio sono tutte ipotesi di pagamenti indebiti.

Per le imposte dirette e per le ritenute, l’azione dell’indebito è regolata da una norma che prevede quattro anni di decadenza è l’articolo 38 del 602 e allora vediamo che si pone un problema e cioè la mia possibilità di rettifica mi decade l’anno dopo, mentre l’istanza di indebito in 4 anni che è un tempo più lungo.

Per capire meglio, immaginiamo che io abbia dichiarato un compenso superiore a quello che è nella realtà, si osservi che per correggere l’errore di questo componente non occorre fare una nuova dichiarazione perché il suo presupposto impositivo di questo componente, risiede direttamente nella legge e non nella mia dichiarazione. E’ chiaro che in questa ipotesi si rientra nella possibilità di presentare istanza di rimborso per indebitamento a norma dell’articolo 38 del 602.

Ora, questa stessa istanza di rimborso per indebito posso presentarla nel caso di una deduzione, di una spesa medica non indicata? La risposta è assolutamente no perché non avendola messa nella dichiarazione originaria il mio credito non si è costituito e quindi come esercito un azione di indebito se il mio diritto non è nato. Ne consegue che in quest’ultima ipotesi io devo presentare una dichiarazione integrativa entro l’anno successivo.

Ora, cosa è successo, che a un certo punto che si è trovato ingiusto che per integrare si poteva fare entro quattro anni e per far valere una spesa medica, invece, bisognava farlo entro un anno. Così è stato riconosciuto la possibilità di utilizzare per tutte le situazioni l’articolo 38.

Però bisogna dire da un punto di vista pratico che mentre quando si presenta l’istanza di rimborso l’Ufficio non mi risponde quindi per ottenere i soldi si deve arrivare davanti al giudice e quindi troverà tutela effettiva solo con il giudicato favorevole, con la dichiarazione integrativa invece io vado a inserire quel credito che si è formato, nel sistema di compensazione con la conseguenza che esso va ad essere monetizzato immediatamente.

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