Le presunzioni e l’attività conoscitiva dell’amministrazione finanziaria

Le presunzioni e l’attività conoscitiva dell’amministrazione finanziaria

Per agevolare l’Amministrazione finanziaria in quello che è lo svolgimento dell’attività conoscitiva, il legislatore ha introdotto norme che istituiscono in favore della stessa Amministrazione:

  • Presunzioni legali assolute
  • Presunzioni legali relative
  • Presunzioni Semplici

Presunzioni legali

Con le presunzioni legali, l’Amministrazione finanziaria può dire di conoscere quella circostanza senza che essa abbia effettivamente espletato una vera e propria attività conoscitiva.

E’ la legge che presume e fa presumere all’amministrazione stessa che le cose siano andate in un certo modo.

Se la presunzione è assoluta, il contribuente non potrà mai dimostrare il contrario, se invece dovessimo avere una presunzione relativa, il contribuente potrà provare il contrario nelle forme e nei limiti stabiliti dalla stessa legge.

Presunzione semplice 

Più complesso è il discorso delle presunzioni semplici. Esse infatti sono conoscenze indirette di carattere logico, fondate su regole di comune esperienza.

Il legislatore civile, consente che il giudice le utilizzi soltanto quando:

  • Sia ammessa la prova per testimoni
  • Siano gravi, precise e concordanti

Ma questa come sappiamo è la disciplina nel processo civile. Qual’è allora la disciplina che dobbiamo applicare nel diritto tributario ?

La domanda non è di poco conto, in quanto, nel diritto tributario non esistono regole generali che ci dicono come e quando gli Uffici possono utilizzare le presunzioni semplici.

Vi sono, invece, norme settoriali che in certi casi chiedono che esse siano gravi, precise e concordanti, mentre certe altre consentono agli Uffici di utilizzare presunzioni privi di questi requisiti e quindi di utilizzare meri indizi.

Si pensi con riferimento a quest’ultima ipotesi, al possesso di un’autovettura di lusso negli accertamenti SINTETICI.

Sulla base di queste norme, qualcuno in dottrina ha ritenuto che dette disposizioni abbiano realizzato un’inversione dell’onere della prova a svantaggio del contribuente.

Ma a mio avviso non possiamo aderire a questa impostazione, perché le regole di dette presunzioni semplici operano soltanto in ambito procedimentale e quindi solo per legittimare l’accertamento.

Ne consegue che nel campo della tutela giurisdizionale, non soltanto opera il principio del libero convincimento del giudice, ma opera altresì la regola generale sulle presunzioni semplici – articolo 2729 c.c. – che abbiamo visto operare nel processo civile.

 

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