Pluralità degli accertamenti per lo stesso periodo d’imposta
Pluralità degli accertamenti per lo stesso periodo d’imposta
Il secondo principio generale che sta alla base della disciplina dell’accertamento delle imposte dirette e dell’IVA, è il principio della pluralità degli accertamenti per uno stesso periodo d’imposta.
In altre parole, gli accertamenti già effettuati, possono sempre essere, purché si rispettino i termini decadenziali:
- Integrati
- Modificati in aumento per “sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi”
Ne consegue che nel campo delle imposte periodiche, possono susseguirsi più accertamenti tributari per uno stesso periodo d’imposta e questo indipendentemente e questo indipendentemente dalla natura e dalle caratteristiche del precedente.
A questo punto sorge una domanda in maniera del tutto automatica:
- Come viene disciplinato il rapporto tra questi atti di accertamento?
Per rispondere a questa domanda bisogna dire che:
Prima della Riforma degli anni Settanta, così come l’Amministrazione finanziaria poteva modificare in aumento il precedente accertamento, il contribuente poteva rimettere in discussione i precedenti avvisi non impugnati.
Oggi invece, è stata sancita l’autonomia procedimentale e processuale dei diversi avvisi, in quanto, ciascuno di essi mira a determinare l’imponibile e/o anche l’imposta sulla base di nuovi elementi successivamente e progressivamente acquistati.
Concetto di nuovi elementi
A questo punto è bene comprendere anche cosa si deve intendere, in questo contesto, per nuovi elementi.
Al riguardo è importante sottolineare che:
Secondo una parte della dottrina, non sarebbe possibile far rientrare nel concetto di nuovo elemento, tutti quegli elementi, i quali anche se non conosciuti, potevano essere CONOSCIBILI dall’Amministrazione finanziaria al momento del primo o comunque del precedente accertamento.
Secondo un’altra parte della dottrina, invece, è irrilevante che i nuovi elementi fossero conoscibili dall’Amministrazione finanziaria, perché quello che è importante è che: il nuovo accertamento non sia fondato su elementi che siano stati posti a base dei precedenti.
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