Articolo 314 comma 2 del codice penale. Peculato d’uso

Articolo 314 comma 2 del codice penale. Peculato d’uso

A seguito della Riforma operata dalla legge n. 86/1990, il Secondo comma dell’articolo 314 c.p. ha attribuito ormai, in modo esplicito, rilevanza penale al c.d. Peculato d’uso. Detto articolo infatti stabilisce che:

  • Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che si appropria solo momentaneamente – in quanto immediatamente restituita – del denaro o della cosa mobile altrui che possiede o dispone per ragioni inerenti al suo ufficio o al suo servizio, va incontro alla pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Si osservi che il legislatore ha deciso di introdurre il peculato d’uso, come figura delittuosa autonoma per due diverse motivazioni:

  1. Per eliminare ogni incertezza circa la rilevanza penale di questa forma di peculato.

 

  1. Per dosare la sanzione penale considerando che questa forma di peculato a un disvalore penale minore rispetto al peculato di cui l Primo comma dell’articolo 314 c.p.

 

Una parte della dottrina ritiene che il peculato d’uso, sia un qualcosa di analogo al Furto d’uso disciplinato dal 626 c.p.

In realtà nel peculato, la condotta incriminata è l’Appropriazione. Si osservi che detta Appropriazione indica per definizione, l’intento di privare la vittima in via definitiva della sua cosa. Ne consegue che l’appropriazione momentanea presente nel Peculato d’uso, ci fa ricordare maggiormente la distrazione.

L’autore usa momentaneamente la cosa per scopi diversi da quelli istituzionali, poi la restituisce.

Elemento soggettivo

Poiché la nuova fattispecie ha come oggetto l’uso momentaneo della cosa, l’elemento soggettivo non può che essere quello del DOLO SPECIFICO.

Orientamento Corte costituzionale

Secondo la Corte costituzionale, il reato non si configurerebbe se dopo l’uso momentaneo, la cosa non è stata restituita per caso fortuito o di forza maggiore.

Diversamente si attribuirebbe una responsabilità penale a titolo puramente obiettivo.

Esempio di peculato d’uso

La Cassazione ha ritenuto integrato il reato di peculato d’uso, nell’ipotesi in cui un pubblico ufficiale ha usato per scopi personali l’autovettura dell’ufficio.

Consumazione del reato

Per quanto riguarda la consumazione del reato si rinvia a quanto detto per il Peculato di cui al Primo comma dell’articolo 414 c.p.

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