Articolo 317 c.p. Disciplina del delitto di concussione

Articolo 317 c.p. Disciplina del delitto di concussione

Con riferimento alla concussione, possiamo dire che è il più grave tra i reati realizzabili dai soggetti pubblici contro la pubblica amministrazione. Questa maggiore gravità va colta nella logica che il soggetto pubblico poiché dotato di pubblici poteri, potrebbe porre in essere sopraffazioni nei confronti dei singoli cittadini.

Disposizione normativa articolo 317 c.p.

Ad ogni modo, detto delitto è disciplinato dall’articolo 317 c.p., il quale stabilisce che:

  • Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente – a lui o a un terzo – denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da 4 anni a 12 anni.

Spiegazione articolo 317 c.p.

Bene protetto

Secondo la dottrina più tradizionale il bene protetto è il dovere di probità fedeltà e correttezza del pubblico ufficiale.

Invece secondo la dottrina più moderna il bene protetto è rappresentato dal regolare funzionamento della pubblica amministrazione e quindi il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità.

Soggetto attivo

Si tratta di un reato proprio. Vale a dire che detto reato non può essere posto in essere da un qualsiasi soggetto, ma soltanto da coloro che rivestono una determinata qualifica soggettiva.

Prima della Riforma del ’90 detta qualifica era solamente quella di Pubblico Ufficiale e non anche quella di incaricato di un pubblico servizio.

Il legislatore del 1930 riteneva, infatti, che quest’ultimo non fosse in grado di compiere vere e proprie opere di coazione a causa del fatto che egli è dotato di poteri modesti e assai limitati.

Oggi, invece, a seguito della Riforma poc’anzi citata, l’articolo 317 c.p. ha inserito tra i soggetti attivi del reato, oltre ai pubblici ufficiali, anche gli incaricati di un pubblico servizio.

Condotta incriminata

La condotta incriminata ha ad oggetto essenzialmente, due comportamenti:

  • LA COSTRIZIONE: Ai fini della Concussione, il termine costrizione deve essere inteso come coazione psichica relativa.

 

Coazione psichica significa la minaccia di un male ingiusto alla vittima.

Relativa, invece, che la vittima abbia la possibilità di scegliere se aderire alla richiesta, oppure subire il male minacciato dal soggetto attivo.

 

 

  • L’INDUZIONE: Con riferimento all’induzione dobbiamo dire che si tratta della c.d. concussione implicita e che il termine INDURRE risulta molto controverso in dottrina.

 

Secondo un primo orientamento dottrinario, il termine induzione deve essere interpretato come sinonimo di indurre mediante inganno. Solo un’attività fraudolenta può incidere nell’altrui volere.

Un altro orientamento, invece, detta induzione deve essere inteso come qualsiasi comportamento volto a produrre nel soggetto passivo uno stato di soggezione psicologica che lo porti a promettere o a dare per evitare un male.

Nella prassi applicativa l’induzione può essere realizzata in qualsiasi forma: frasi indirette, allusioni, comportamenti surrettizi, ovvero, anche silenzi.

Si osservi che, affinché si configuri il delitto di concussione, è necessario che detta costrizione o induzione, siano posti in essere con abuso della qualità o dei poteri di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio.

Spiegazione del termine abuso della qualità o dei poteri

Per abuso della qualità: si deve intendere che il pubblico agente strumentalizza la propria qualifica soggettiva, di modo da ottenere prestazioni non dovute.

Per abuso dei poteri: si deve, invece, intendere l’esercizio distorto delle attribuzioni del proprio ufficio.

Ci poniamo adesso un interrogativo: Cosa succede se al fine di conseguire finalità illecite, il pubblico ufficiale minacciasse di far valere un diritto o denunciare un reato effettivamente commesso.

La risposta non è semplice perché, un consolidato indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, configura anche in questo caso l’abuso e quindi il delitto di concussione.

A mio avviso, invece, non si può essere d’accordo con questa impostazione, perché a far configurare detto abuso, non è sufficiente il semplice scopo illecito. Qui non ci troviamo dinanzi ad una minaccia di qualcosa di ingiusto, ma si offre alla vittima la possibilità di contrastare un’attività che è dovuta. Si rientrerebbe quindi, nella sfera della corruzione.

È invece pacifico che l’abuso della qualità o dei poteri di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, può riguardare sia le attività discrezionali, che quelle vincolate.

Comportamento del soggetto concusso

Il comportamento del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio (concussore), deve generare nel privato metus publicae potestatis, cioè la paura o il timore della preminenza di cui gode il pubblico ufficiale.

Paura o timore che devono portare: Taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo.

L’Espressione TALUNO contenuta nell’articolo 317 c.p. si riferisce al soggetto privato e quindi alla vittima del reato o per meglio dire al soggetto concusso.

Mentre soggetto passivo in senso proprio, rimane la pubblica amministrazione in quanto, il bene protetto come abbiamo già anticipato è il regolare funzionamento della pubblica amministrazione.

Ad ogni modo il soggetto concusso deve dare o promettere indebitamente.

Spiegazione di dare o promettere ai fini dell’articolo 317 c.p.

Dare: significa trasferire un bene dalla mia sfera di disponibilità, a quella del pubblico agente o del terzo da lui indicato.

Promettere: impegnarsi a effettuare in futuro la prestazione richiesta. Detto impegno può essere assunto sia in forma scritta, che in forma orale. In quest’ultimo caso, l’impegno assunto deve essere rivestito di credibilità. Deve cioè essere valida. Non è valida la promessa fatta dalla vittima con riserva mentale, vale a dire, prometto sul momento ma non lo faccio perché poi denuncio.

Si pensi al caso che desidero prendere ad esempio, contenuto nella Cass. 5 febbraio 1981, in Arch. pen. 1983, 711: Un’albergatore denuncia alle forze del’ordine la richiesta di danaro fatta da un brigadiere della Guardia di Finanza impegnato in una verifica fiscale nei suoi confronti.

Oggetto materiale del reato (Oggetto della dazione o della promessa)

Anche in questo caso l’oggetto del dare o del promettere deve essere il danaro o altra utilità.

Mentre non vi sono dubbi con riferimento al concetto di danaro, lo stesso non si può certo dire per “altra utilità” con riferimento alla concussione.

Un primo orientamento ritiene che ai fini della concussione costituisce altra utilità, ogni cosa che comporti un vantaggio per il patrimonio o la persona.

Un secondo orientamento, invece, ritiene che deve trattarsi di un vantaggio ad un interesse giuridicamente valutabile.

Carattere indebito della dazione o della promessa

Come abbiamo visto, occorre che la dazione o la promessa siano effettuate indebitamente. Tale requisito ricorre quando dette prestazioni non sono dovute né per legge, né per le consuetudini.

Sono da ritenersi indebite anche le prestazioni effettuate al pubblico ufficiale e che gli erano dovute come soggetto privato.

Non sono affette dal carattere indebito le prestazioni dovute alla pubblica amministrazione e che il pubblico ufficiale ottiene con la sua condotta abusiva.

Il soggetto terzo

La prestazione indebita deve essere effettuata o promessa al pubblico ufficiale o al terzo.

Chi è il soggetto terzo ai fini della concussione?

Terzo è chiunque sia estraneo alla condotta abusiva del pubblico ufficiale.

Sorge una domanda: è da considerarsi terzo anche l’ente pubblico cui appartiene il pubblico ufficiale?

Secondo alcuni no, viso che tra il pubblico ufficiale e l’Ente c’è uno stretto legame di rappresentanza organica.

A mio avviso invece si, perché non bisogna guardare alla forma, bensì alla sostanza e quindi se è stato leso o meno il bene protetto. Sul punto non c’è dubbio che il buon andamento della pubblica amministrazione è stato leso anche quando questa riceve un vantaggio, il quale, è frutto di un’attività coattiva.

Dolo

Anche la concussione può essere posta in essere solamente con dolo. Si tratta di un dolo generico e quindi, il soggetto attivo deve volere tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato. Più precisamente:

  • Abusività della condotta
  • Carattere indebito della prestazione.

Consumazione

La concussione si consuma nel luogo e nel tempo in cui è avvenuta la dazione o si è fatta la promessa.

Tentativo

È ammesso il tentativo. Si pensi all’esempio dell’albergatore e alla riserva mentale di cui sopra.

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