Articolo 328 c.p. Omissioni o rifiuto di atti d’ufficio

Articolo 328 c.p. Omissioni o rifiuto di atti d’ufficio

Il rifiuto di atti d’ufficio è disciplinato dall’articolo 328 c.p., non a caso esso stabilisce che:

Primo comma:

CHE INDEBITAMENTE RIFIUTA UN ATTO DEL SUO UFFICIO, che andrebbe compiuto senza ritardo per ragioni di:

  • Giustizia
  • Sicurezza
  • Ordine pubblico
  • Igiene e Sanità

Secondo comma:

  • Fuori dai casi previsti dal Primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse:
  • NON COMPIE L’ATTO DEL SUO UFFICIO

E

  • NON RISPONDE PER ESPORRE LE RAGIONI DEL RITARDO

È punito con una reclusione fino ad 1 anno OPPURE una multa fino a 1032,91 euro.

La richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Come abbiamo già più volte anticipato, il delitto di cui all’articolo 328 c.p. è stato oggetto di Riforma operata dalla legge n. 86/1990.

Purtroppo, la riformulazione operata dalla legge appena citata, con riferimento al delitto in esame, risulta essere assai infelice dal punto di vista tecnico, tanto da finire con il tradire i veri obiettivi perseguiti dalla stessa Riforma.

Perché dico questo?

Perché se si è provveduto a riformare l’articolo 328 c.p., lo si è fatto per EVITARE di attribuire rilevanza penale ad ogni INADEMPIMENTO DEL PUBBLICO UFFICIALE senza distinguere, l’inadempimento che attua l’omissione e quello che invece, comporta una mera infrazione disciplinare.

Ad ogni modo, l’articolo 328 c.p. nel disciplinare il Rifiuto di atti d’ufficio, ha tipizzato due distinti reati. Essi sono disciplinati rispettivamente dal Primo e dal Secondo comma dell’articolo medesimo.

Spiegazione del Primo comma dell’articolo 328 c.p.

Nella prima ipotesi di reato:

Condotta incriminata

Essa consiste nell’INDEBITO RIFIUTO di compiere senza ritardo, atti d’ufficio c.d. qualificati. Più precisamente quegli atti dotati di obiettivi normativamente specificati.

Si pensi a quegli atti che devono essere compiuti per ragioni di Giustizia, Sicurezza, Ordine pubblico, per Igiene o Sanità.

Per INDEBITO si deve intendere che detto rifiuto non deve trovare giustificazioni plausibili, alla stregua delle norme amministrative che disciplinano i doveri di agire.

La parola RIFIUTO, invece, presuppone la presenza di una richiesta di adempimento, la quale può provenire:

Privato – Altro pubblico funzionario – Superiore gerarchico.

A ben vedere, il fatto che il legislatore nel Primo comma abbia incriminato solo il RIFIUTO, ha destato non poche perplessità. Non è ragionevole pensare che la punibilità del pubblico ufficiale per non aver compiuto un atto urgente per ragioni di giustizia, sicurezza e così via, sia subordinata ad una previa RICHIESTA.

Proprio perché lo stesso legislatore parla di essi come atti da compiere senza ritardi, non si capisce perché il RITARDO non sia stato equiparato al RIFIUTO come forma di condotta punibile.

ALTRA OBIEZIONE PRIMO COMMA

Un’altra osservazione che si può fare con riferimento a questo Primo comma dell’articolo 328 c.p., riguarda gli obiettivi normativamente specificati.

La norma infatti parla della giustizia, della sicurezza, dell’ordine pubblico, dell’igiene, della sanità, ma non prende in considerazioni altre ragioni di interesse pubblico che potrebbero, a pari titolo, giustificare l’incriminabilità di un rifiuto. Sto parlando dell’economia pubblica, dell’ambiente o del territorio.

Spiegazione del Secondo comma dell’articolo 328 c.p.

Nella Seconda ipotesi di reato:

Condotta incriminata

Essa consiste per così dire in un c.d. DELITTO DI MESSA IN MORA. Più precisamente si punisce il pubblico agente che al di fuori dei casi di cui al Primo comma, entro TRENTA giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.

PRIMA OBIEZIONE AL SECONDO COMMA

Nel Secondo comma, quindi, l’omissione punibile è legata al decorso infruttuoso del termine di 30 giorni. Ma a mio avviso sembra irragionevole subordinare la punibilità dell’omissione ai 30 giorni, anche quando sia la stessa disciplina amministrativa a fissare esplicitamente i termini di adempimento.

SECONDA OBIEZIONE AL SECONDO COMMA

Sempre il Secondo comma dell’articolo 328 c.p., prevede una condotta alternativa a quella dell’adempimento e cioè: rispondere entro trenta giorni per giustificare le ragioni del ritardo.

L’obiezione qui risiede nel fatto che questa condotta alternativa, più che costituire condotta incriminata, può diventare un comodissimo alibi per sottrarsi al compimento dell’atto d’ufficio.

Questo perché?

Perché non sempre il giudice sarà in grado di verificare la fondatezza dei motivi presentati dal pubblico ufficiale, a giustificazione del suo ritardo.

Ad ogni modo, se il giudice riuscisse ad accertare che i motivi, posti a giustificazione del ritardo, siano pretestuosi, l’articolo 328 c.p. continuerà ad essere applicabile nonostante l’adempimento della condotta alternativa.

N.B. La richiesta di adempimento dell’interessato deve essere redatta in forma scritta.

Omissione di atti d’ufficio posta in essere dai giudici

Prima della Riforma del ’90, l’articolo 328 c.p. dettava una disciplina autonoma per quanto riguardava l’omissione di atti d’ufficio, compiuta dai giudici.

Questa disciplina codicistica è stata oggetto di abrogazione, grazie all’entrata in vigore della Legge sulla responsabilità dei magistrati (Legge n.117/1988).

Ora sorge spontaneamente una domanda: La legge di Riforma 26 aprile n. 86/1990, in quanto legge successiva, ha lasciato sopravvivere la speciale disciplina contenuta all’interno della legge sulla responsabilità civile dei magistrati, ovvero, ne ha abrogato il contenuto?

Sembra preferibile la tesi abrogazione.

Sia perché la gran parte dei provvedimenti dei magistrati, vengono emessi per ragioni di giustizia e quindi si dovrebbe ritenere applicabile il Primo comma dell’articolo 328 c.p.

Sia anche perché dai lavori preparatori alla legge di Riforma ’90, era emerso l’intenzione di dettare una disciplina inerente all’omissione di atti d’ufficio, applicabile indistintamente a tutti i pubblici ufficiali.

Dolo

Il dolo è di tipo GENERICO. Richiede la conoscenza del dovere di attivarsi.

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