Corruzione impropria antecedente. Art. 318 comma 1 c.p.

Corruzione impropria antecedente. Art. 318 comma 1 c.p.

La corruzione impropria antecedente trova la sua disciplina giuridica all’interno dell’articolo 318 c.p., non a caso detta disposizione stabilisce che:

  • È punito con una reclusione che va da 6 mesi a 3 anni, il pubblico ufficiale che per compiere un atto del suo ufficio, RICEVE, per sé o per un terzo, una RETRIBUZIONE che non gli è dovuta in denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa.

Anche con riferimento alla corruzione impropria antecedente, l’articolo 321 c.p. estende la pena contenuta all’interno dell’articolo 318 al soggetto privato o per meglio dire all’extraneus.

Bene protetto

Secondo una parte della dottrina, il bene protetto è rappresentato da prestigio della pubblica amministrazione.

Un altro orientamento ritiene che sia, il regolare funzionamento della pubblica amministrazione e quindi il principio costituzionale del buon andamento.

A mio parere, l’idea del prestigio poteva andare bene nel periodo fascista, mentre con riferimento al secondo orientamento, ritengo che non si può essere d’accordo, in quanto nella corruzione impropria il mercimonio ha ad oggetto un atto conforme ai doveri d’ufficio e quindi, per tale motivo non si può avere lesione del suddetto principio di buon andamento.

Se mi posso permettere di esprimere il mio parere, sento di dire che il bene protetto è rappresentato dal principio di imparzialità. A maggior conferma, l’intraneus accettando la retribuzione, non si trova più in una situazione di estraneità nei confronti degli interessi privati.

Soggetto attivo

Per quanto riguarda il soggetto attivo anche qui dobbiamo dire che essi sono:

  • Pubblico ufficiale: a norma dell’articolo 318 c.p.
  • Soggetto privato: a norma dell’articolo 321 c.p.
  • Incaricato di un pubblico servizio: qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato a norma del 320 c.p.

Condotta incriminata

La condotta incriminata è rappresentata:

  • Per l’INTRANEUS: nel ricevere o nell’accettarne la promessa di una retribuzione non dovuta.
  • Per EXTRANES: nel dare o nel promette una retribuzione non dovuta

Cosa significa il termine retribuzione?

Significa che la prestazione del soggetto privato deve essere proporzionata alla controprestazione del soggetto pubblico.

SENTENZA CASSAZIONE 29 GENNAIO 1974, IN FORO IT.,1975,183: È infatti proporzionata la somma di danaro promessa ad un parlamentare dagli amministratori di una società che si occupava di apparecchi e congegni automatici, affinché il parlamentare facesse approvare una legge che ne consentisse il loro uso nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Sorge spontaneamente una domanda: come facciamo a distinguere le prestazioni poste in essere dal soggetto extraneus che definiamo retributive da quelle c.d. non retributive. Da quelle cioè che il privato effettua perché d’uso o perché cortese.

La giurisprudenza è orientata nel ritenere non retributive tutte quelle prestazione, le quali in base al modo in cui è avvenuto il donativo, esso si manifesta inadeguato per far configurare la corruzione.

Inutile precisare che la retribuzione deve essere non dovuta e questo sia nel an che nel quantum.

Oggetto materiale

La retribuzione deve avere ad oggetto denaro o altra utilità. Essi devono essere dati al soggetto pubblico, affinché egli compia un atto conforme ai doveri d’ufficio. Quindi un atto legittimo che rientra nella sfera di competenza a cui appartiene il soggetto intraneus anche se non è nella sua specifica competenza.

Il dolo

Il dolo consiste nella cosciente volontà di ricevere e accettare la promessa. Di contro dare e fare la promessa.

Consumazione del reato

Non a caso, il reato si consuma nel tempo e nel luogo in cui si è perfezionato l’accordo. Resta indifferente ai fini della consumazione che la promessa sia eseguita.

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