Delitti contro la P.A. attuati da funzionari europei o esteri

Delitti contro la P.A. attuati da funzionari europei o esteri

Come abbiamo già visto in questo precedente POST, l’articolo 322 bis c.p. oltre ad essere stato introdotto dalla legge di Riforma n. 86/1990, serve a disciplinare una serie di fattispecie delittuose per le ipotesi in cui il SOGGETTO ATTIVO, è un pubblico agente della C.E., di uno Stato estero o di un’altra istituzione internazionale.

In realtà, detto articolo 322 bis non ha posto in essere una disciplina ex novo, in quanto ha soltanto operato un’estensione soggettiva di determinate fattispecie delittuose presenti nel codice penale Rocco.

Più precisamente l’estensione soggettiva di cui stiamo parlando, è stata operata con riferimento alle seguenti fattispecie:

Ne consegue che, poiché l’articolo 322 bis pone in essere un’elencazione tassativa, ai pubblici funzionari della C.E. o di altro Stato estero, non si possono applicare:

Ne consegue che se noi volessimo punire un membro del Parlamento europeo per abuso d’ufficio, è necessario che il legislatore espressamente integri l’articolo 322 bis c.p. anche di questa fattispecie delittuosa.

Soggetto attivo

L’estensione di cui abbiamo finora parlato con riferimento all’articolo 322 bis c.p. riguarda anche i SOGGETTI ATTIVI, non a caso essa opera nei confronti:

Dei membri della Commissione, del Parlamento, della Corte di giustizia e della Corte dei conti dell’Unione Europea.

Opera altresì nei confronti dei Funzionari, agenti e incaricati di un pubblico servizio dall’Unione Europea.

E ancora, dagli agenti di Stati esteri e altre organizzazioni internazionali.

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