Delitti non punibili nei rapporti di famiglia

Delitti non punibili nei rapporti di famiglia

Il codice Rocco del 1930 in perfetta continuità con il codice Zanardelli, ha previsto una disciplina peculiare per alcuni delitti contro il patrimonio, qualora questi siano stati commessi in danno di determinati familiari.

Questa scelta trova la sua giustificazione essenzialmente in due ragioni di fondo.

La prima perché sul bene oggetto del delitto, a causa del rapporto familiare intercorrente, si crea una sorta di confusione di diritti.

La seconda perché un’eventuale applicazione della sanzione, potrebbe pregiudicare la relazione familiare.

Quali sono questi rapporti familiari

Sul punto è importante citare l’articolo 649 c.p., il quale stabilisce che:

Primo Comma

  • Non è punibile chi ha commesso uno dei fatti previsti da questo titolo (titolo XIII dei delitti contro il patrimonio), in danno:
    • Del coniuge
    • Ascendente, discendente o affine in linea retta
    • Dell’adottante o dell’adottato
    • Dal fratello o dalla sorella che con lui convivono

Secondo Comma

  • Se invece i fatti puniti in questo titolo sono posti in essere a danno:
    • Del coniuge legalmente separato
    • Del fratello o della sorella che non convivono
    • Dello zio, del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi

Essi sono perseguibili, ma solo a querela della persona offesa.

Terzo Comma

Le disposizioni del suddetto articolo non si applicano ai delitti previsti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio, che sia stato consumato con violenza alla persona.

Spiegazione articolo 649 del codice penale

In dottrina ci si è posto l’interrogativo sul momento in cui il rapporto familiare deve sussistere, ai fini della non punibilità.

Vi è un primo orientamento che ritiene rilevante quello di commissione del fatto. Un altro, invece, quello del giudizio. Ovviamente mi sento di aderire al primo orientamento.

La Corte costituzionale ha, invece, ritenuto costituzionalmente legittimo l’articolo 649 c.p., nonostante questo articolo non preveda l’impunibilità del convivente more uxorio.

Si tratta di una posizione in palese contrasto, con i più recenti orientamenti in tema di famiglia di fatto. 

Mentre per i coniugi il legislatore fa una discriminazione tra coniugi separati di fatto e coniugi separati legalmente. I primi sono non punibili, i secondi solo a querela della persona offesa.

Lo stesso non si può certo dire per i figli. Il concetto di filiazione, infatti, lo si estende anche alla filiazione illegittima: riconosciuti, non riconosciuti o non riconoscibili.

Casi di non applicabilità dell’articolo 649 c.p.

Ad ogni modo, l’ultimo comma dell’articolo 649 c.p. stabilisce che nonostante il rapporto familiare, la non punibilità non si applica se l’autore pone in essere: RAPINA, ESTORSIONE, SEQUESTRO e ogni altro delitto contro il patrimonio che viene consumato con violenza alla persona.

Una parte della dottrina ritiene che la non punibilità debba essere estesa oltre che per i delitti di cui al titolo XIII, a tutti quei delitti, anche se non compresi nel codice, che abbiano un contenuto patrimoniale.

Io non so se questo orientamento sia corretto, in quanto a mio avviso c’è una palese violazione del divieto di analogia, ma una cosa è certa che l’articolo 649 c.p. non si applica laddove il delitto oltre ad essere commesso in danno del familiare, sia commesso anche in danno di un terzo.    

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