Delitto di assistenza agli associati. Articolo 418 c.p.

Delitto di assistenza agli associati. Articolo 418 c.p.

L’articolo 418 c.p. disciplina il delitto di assistenza agli associati, il quale stabilisce che:

  • Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o favorisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni.

 

  • La pena è aumentata se l’assistenza è prestata in modo continuatamente.

 

  • Non è invece punibile chi compie il fatto in favore di un prossimo congiunto.

 

Si tratta di una fattispecie incriminatrice di rara applicazione, che ha natura residuale o per meglio dire sussidiaria.

Per applicare l’articolo 418 c.p. è necessario che il soggetto attivo non sia, né un concorrente nel delitto associativo, né uno che si sia reso responsabile di favoreggiamento.

Affinché si possa escludere il concorso nel delitto di associazione, è necessario che le prestazioni di cui all’articolo 418 c.p. non avvantaggino l’associazione nel suo complesso. Devono dunque andare a beneficio del singolo membro.

Mentre per evitare il favoreggiamento, è necessario che l’aiuto sia prestato in un momento antecedente all’attività criminosa dell’associazione.

La causa speciale di esclusione della pena prevista dall’ultimo comma ha natura soggettiva.

Per una maggiore comprensione di questo Post, consiglio vivamente la lettura dei seguenti argomenti.

Delitto di Associazione per delinquere. Articolo 416 c.p.

Associazione di tipo mafioso. Articolo 416 bis c.p.

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