Delitto di Associazione per delinquere. Articolo 416 c.p.

Delitto di Associazione per delinquere. Articolo 416 c.p.

Rientra tra i reati contro l’ordine pubblico anche l’Associazione per delinquere disciplinata dall’articolo 416 c.p. Detto articolo stabilisce infatti:

Disposizione articolo 416 c.p.

Primo comma

  • Quando TRE o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, COLORO che:
  • Promuovono
  • Costituiscono ovvero
  • Organizzano

L’ASSOCIAZIONE, sono puniti per ciò solo con la reclusione da 3 a 7 anni.

Secondo comma

  • Per il solo fatto di partecipare all’associazione la pena è della reclusione da 1 a 5 anni.

Terzo comma

  • I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Quarto comma

  • Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da 5 anni a 15 anni.

Quinto comma

  • La pena è aumentata se il numero degli associati è di Dieci o più.

Sesto comma

  • Se l’associazione è diretta a commettere taluni determinati delitti, si pensi agli articoli:

 600, 601, 601-bis e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91,

 si applica la reclusione:

 da 5 anni a 15 anni nei casi previsti dal Primo comma

e da

4 anni a 9 anni nei casi previsti dal Secondo comma.

Settimo comma

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies,

si applica la reclusione:

da 4 anni a 8 anni nei casi previsti dal Primo comma

da 2 anni a 6 anni nei casi previsti dal Secondo comma.

Spiegazione articolo 416 c.p.

Si tratta di una fattispecie incriminatrice a formulazione ampia e questo perché, il legislatore del ’30 voleva reprimere tutte le possibili forme della criminalità organizzata.

Soggetto attivo

Anche nel reato di associazione per delinquere il soggetto attivo può essere chiunque.

Bene protetto

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, il bene protetto è costituito dall’ordine pubblico, in quanto, sarebbe minacciato dalla semplice esistenza di un’associazione stabile che ha come programma la commissione di delitti.

Condotta incriminata

Con riferimento al Primo comma consiste nel promuovere, costituire o organizzare l’associazione.

Nel Secondo comma consiste nel rivestire il ruolo di capo, ovvero, di soggetto che regola l’attività dell’associazione occupando una posizione di superiorità o supremazia gerarchica.

Con riferimento al Terzo comma, invece, essa consiste nella semplice partecipazione.

Inutile precisare che la partecipazione deve riguardare un’associazione finalizzata alla commissione di delitti e composta da almeno tre membri.

Secondo la giurisprudenza l’associazione per delinquere sussiste anche quando:

  • L’accordo criminoso è intervenuto solamente tra due persone e solo successivamente ad esse se ne aggiunge un’altra.

 

  • Ai fini del computo minimo dei soggetti attivi vi si fanno rientrare persone incapaci di intendere e di volere.

Sorge spontaneamente una domanda: Poiché ai fini di attuare l’articolo 416 c.p. è sufficiente la semplice partecipazione all’associazione, quando possiamo dire che un soggetto stia effettivamente partecipa ad un’associazione per delinquere?

E quindi cosa dobbiamo intendere per partecipazione ai fini dell’articolo 416 c.p.?

La Cassazione del 2005, a Sezioni Unite, ha stabilito che risponde di partecipazione, colui che è organicamente inserito nel tessuto dell’associazione in modo stabile e contemporaneamente svolge in modo dinamico attività funzionali all’associazione medesima.

Attività quest’ultime che non devono avere necessariamente natura preparatoria rispetto ai delitti che rientrano nel piano criminoso, ma è sufficiente anche lo svolgimento di attività avente natura esecutiva di secondaria importanza.

Distinzione tra Associazione per delinquere e concorso di persona nel reato

I requisiti che differenziano l’associazione dal concorso sono frutto di un orientamento giurisprudenziale ben consolidato, il quale, ne individua almeno due:

Mentre nell’associazione per delinquere abbiamo:

  1. Vincolo associativo stabile: Vale a dire destinato a durare anche dopo la realizzazione di ciascun delitto programmato.

 

Nel concorso di persona nel reato, invece, abbiamo un vincolo occasionale.

 

  1. Indeterminatezza del programma criminoso: Il programma criminoso no è finalizzato a commettere uno o più reati determinati.

 

Nel concorso di persona nel reato, invece, ci si accorda per commettere reati determinati.

È invece controverso se ai fini di aversi associazione per delinquere, sia necessaria la presenza di un’organizzazione di PERSONE e di MEZZI.

Un orientamento giurisprudenziale abbastanza diffuso ritiene che sia sufficiente un minimo di struttura organizzativa, intesa come presupposto del vincolo associativo, senza che fosse necessaria, né la presenza di un’organizzazione gerarchica con correlativa distribuzione di specifiche cariche, né tanto meno una complessa organizzazione di mezzi.

Però così facendo di rischia di far rientrare nel dettato dell’articolo 416 c.p. associazioni strutturalmente inidonee a mettere in pericolo l’ordine pubblico.

Ne consegue che questo sarà un controllo che dovrà essere fatto volta per volta dal giudice, per capire se l’associazione sia o meno in grado di realizzare il programma criminoso.

N.B. Ad ogni modo l’associazione deve avere ad oggetto la commissione di più delitti e non di contravvenzioni.

Ne consegue che il delitto di associazione per delinquere non potrà essere applicato nel caso in cui, gli associati hanno programmato il compimento di un solo reato, ovvero perseguono scopi semplicemente antisociali o immorali.

Dolo

Si tratta di un dolo SPECIFICO, in quanto, è necessaria oltre alla cosciente volontà di far parte in modo stabile di detta associazione, è altresì necessaria che vi sia l’intenzione di attuare il generico programma criminoso.

Consumazione del reato

Il reato si consuma nel tempo e nel luogo in cui viene ad esistere l’associazione, ed essendo un reato avente natura PERMANENTE, la consumazione si protrae sino a quando l’associazione esiste.

Non è quindi importante ai fini della consumazione, la realizzazione del programma criminoso, in quanto, è con la nascita dell’associazione che infatti, si pone il pericolo per il bene protetto che come abbiamo già anticipato si tratta dell’ordine pubblico.

Carattere generico del reato

Il reato di associazione per delinquere ha carattere generico e quindi si applica tutte le volte in cui il fatto non è incriminato da una norma avente carattere specifico. Si pensi all’associazione di tipo mafioso disciplinato dall’articolo 416 bis c.p.

Disciplina delle circostanze aggravanti del reato di associazione per delinquere

 Prima circostanza aggravante

La prima circostanza aggravante è rappresentata dalla SCORRERIA IN ARMI all’interno delle campagne o delle pubbliche vie e ai fini dell’attuazione di questa circostanza aggravante, non è necessario che siano armati tutti i membri dell’associazione.

Seconda circostanza aggravante

La seconda circostanza, invece, si applica nell’ipotesi in cui il numero degli associati è pari o maggiore a dieci.

Terza e Quarta circostanza aggravante

Queste circostanze aggravanti sono state introdotte rispettivamente con la legge n. 228/2003 e con la legge n. 172/2012.

Esse si applicano nell’ipotesi in cui la finalità dell’associazione per delinquere, sia commettere determinati reati molto gravi, come la riduzione alla schiavitù, tratta e commercio di schiavi, prostituzione o pornografia minorile e così via.

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