Direttive committente e la disciplina della legge n. 192/1998

Direttive committente e la disciplina della legge n. 192/1998

Fabbro che esegue il lavoro in conformità direttive committente

L’argomento del giorno è direttive committente e la disciplina della legge n. 192/1998.

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La questione più controversa – con riferimento al contratto di subfornitura – riguarda che cosa debba intendersi con l’espressione “in conformità a progetti esecutivi…”.

Questo perché, affinché si possa ricadere nella subfornitura, l’articolo 1 della legge n. 192/1998, richiede:

  • Che l’esecuzione del contratto avvenga in conformità alle direttive impartite dall’impresa committente. E quindi in conformità a quelli che possono essere i progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, i modelli o prototipi forniti da quest’ultima.

Pertanto ci si è chiesto se la disciplina della legge in esame, possa applicarsi solamente alla Subfornitura di CAPACITA’, ovvero, anche a quella di SPECIALITA’.

In altre parole, ci si è chiesto se per rientrare nella definizione dell’articolo 1, fosse sufficiente che il committente chieda al subfornitore, una mera personalizzazione della lavorazione del prodotto o del servizio fornito, senza uno specifico apporto tecnico. (Subfornitura di specificità).

Ovvero se fosse necessario uno specifico apporto tecnico da parte del committente. Apporto quest’ultimo tipica della subfornitura di capacità.

Il dibattito è ancora acceso.

Ma la maggioranza della dottrina e della giurisprudenza ritiene che la disciplina sia applicabile solo nell’ipotesi in cui vi sia dipendenza tecnologica. In quanto la disposizione contenuta nell’articolo 1, sembra chiedere qualcosa in più rispetto ad una mera personalizzazione della lavorazione, del prodotto o del servizio fornito.

Questo non significa che il subfornitore non debba essere dotato di una sua capacità tecnica, affinché risulti applicabile la Legge n. 192.

È semplicemente necessario che per quella commessa, il subfornitore si sia dovuto adeguare alle direttive del committente. Per quel lavoro specifico, deve esserci dipendenza economica.

È infatti il fatto di doversi adeguare alle direttive dell’impresa committente, che determina la situazione di debolezza del subfornitore.

Ipotesi in cui la disciplina della Subfornitura non sia applicabile

La circostanza che sia richiesta la dipendenza tecnologica, fa sì che la disciplina non possa trovare applicazione in presenza di beni di catalogo o di serie.

Lo stesso discorso vale per la esternalizzazione di servizi alla produzione, la cui competenza tecnica sia di tipo comune (servizi di mensa, di pulizie, informatici e così via).

Ciò non comporta l’assoluta inapplicabilità della disciplina della subfornitura all’outsourcing: potrebbe trovare applicazione nei casi in cui il committente chieda servizi ben precisi (es. cibi biologici, per celiaci).

Anche in questi casi l’outsourcing può essere soggetta alla disciplina in questione, se il subfornitore ha dovuto adeguare il proprio assetto produttivo, alle direttive dell’impresa committente.

Approfondimenti

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