Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Prima di studiare questa incriminazione sarebbe a mio avviso opportuno leggersi, anche il post precedente intitolato: Art 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato.

Sempre ai fini di reprimere il fenomeno delle captazioni abusive di erogazioni pubbliche, è stato introdotto – in sede di ratifica di convenzioni internazionali – la fattispecie incriminatrice dell’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato che è disciplinata dall’articolo 316 ter c.p.

Disposizione normativa articolo 316 ter c.p.

Detto articolo, infatti, stabilisce che:

  • Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640bis, chiunque mediante la presentazione di documenti che attestano cose non vere o attraverso l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo che sono erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea è punito con una reclusione da 6 mesi a 3 anni.

 

  • Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 999,96 euro, si applica solo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro che va da 5.164,57 euro a 25.822,84 euro.

 

  • La sanzione amministrativa non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Spiegazione articolo 316 ter c.p.

A questo punto sorge una domanda:

L’ambito di applicazione dell’articolo 316 ter non era già occupato dalle preesistenti fattispecie incriminatrici, quali gli articoli 316 bis e 640 bis?

La risposta è certamente no.

Il 316 ter c.p. è stato introdotto per colmare un residuo di tutela lasciato scoperto dalle due fattispecie pocanzi richiamate.

Spiegazione dell’ambito di operatività degli articoli 316 bis e 640 bis del codice penale

Per comprendere meglio:

L’articolo 316 bis punisce quei casi in cui io ho diritto all’erogazione pubblica, ma destino i fondi a finalità non omogenee a quelle che hanno giustificato l’erogazione.

L’articolo 640 bis punisce il soggetto attivo, in quanto, egli avrebbe potuto destinare il finanziamento pubblico, anche per le opere o le attività di pubblico interesse che ne hanno giustificato l’erogazione.

Il problema qui risiede nel fatto che il soggetto attivo, non aveva diritto a conseguire detto finanziamento e quindi, per assicurarsi l’erogazione pubblica, si avvale di artifizi e raggiri.

Spiegazione ambito di operatività dell’articolo 316 ter c.p.

Ne consegue che l’articolo 316 ter punisce tutte quelle indebite percezioni di erogazioni pubbliche di minore intensità, in quanto prive della presenza di artifizi e raggiri.

Per capire meglio. Io soggetto attivo non avevo diritto a conseguire la pubblica erogazione. Nonostante ciò riesco a conseguirla, anche se per ottenerla NON adopero artifizi e raggiri di alcun tipo.

Una parte della dottrina si è chiesta giustamente, se usare documenti che attestino cose non vere, non sia una condotta che debba essere ricompresa all’interno della nozione di artifizi e raggiri.

Interesse protetto

Non è tanto il patrimonio della P. A., quanto la corretta gestione delle risorse pubbliche che deve essere finalizzata ad incentivare l’economia.

Soggetto attivo

Si deve trattare di un privato estraneo alla P.A. e quindi privo di qualsivoglia ruolo pubblicistico.

Pertanto, si è molto discusso sul perché il legislatore abbia inserito questo reato nel Capo I del II titolo del II libro che è quello intitolato: Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P. A.

Natura del reato

Si tratta di un reato proprio, in quanto il soggetto attivo non può essere un qualsiasi privato, ma solamente quello beneficiario del finanziamento.

La condotta incriminata

Può avere natura sia Commissiva che Omissiva.

  1. Ha natura Commissiva quando vengono resi dichiarazioni e presentati documenti dal contenuto che attestano cose non vere.
  2. Ha natura Omissiva quando non vengono rese le informazioni dovute.

L’oggetto materiale

È costituito dai contributi, finanziamenti, mutui agevolati o dalle altre erogazioni dello stesso tipo che sono stati ricevuti indebitamente da parte dello Stato, da altro Ente pubblico o dalla Comunità Europea.

Il Dolo

Il dolo è generico e consiste nella volontà di ottenere l’erogazione pubblica.

La consumazione del reato

Nel luogo e nel momento in cui si consegue l’indebita erogazione di denaro.

Il tentativo

È configurabile.

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