Istigazione a delinquere. Articolo 414 comma 1, 2 e 4 c.p.

Istigazione a delinquere. Articolo 414 comma 1, 2 e 4 c.p.

Uno dei delitti contro l’ordine pubblico disciplinati dal nostro codice penale è il reato di Istigazione a delinquere disciplinato 414 c.p.

Primo comma

  • Chiunque PUBBLICAMENTE ISTIGA A COMMETTERE UNO O PIU’ REATI è punito, per il solo fatto dell’istigazione:

Con la reclusione da 1 anno a 5 anni, se l’istigazione ha ad oggetto il commettere DELITTI.

Con la reclusione fino ad un anno, ovvero con la multa fino a euro 206,58 se oggetto dell’istigazione è commettere contravvenzioni.

Secondo comma

  • Se si istiga a commettere uno o più delitti, ovvero, uno o più contravvenzioni, si applica la pena di cui al Primo comma n.1

Quarto comma

  • Fuori dai casi di cui all’articolo 302 c.p., se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti avesse ad oggetto delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità, la pena è aumentata della metà.

Spiegazione dell’articolo 414 c.p.

Vediamo come sempre di analizzare nel dettaglio anche questa fattispecie incriminatrice. Al riguardo bisogna già da subito dire che detta Istigazione a delinquere, non è altro che una deroga al principio generale contenuto all’interno dell’articolo 115 c.p.

  • Salvo che la legge non disponga diversamente, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato e questo non sia commesso, nessuno di esse è punibile per il solo fatto di essersi accordate.

Perché il legislatore con riferimento all’istigazione a delinquere ha deciso di derogare a detto principio generale.

La risposta è semplice. Perché nel delitto in esame (articolo 414 c.p.) l’istigazione è resa pubblicamente e questo viene ritenuto dal legislatore, di per sé sufficiente a minacciare la sicurezza pubblica.

Soggetto attivo

Abbiamo detto chiunque. Non è quindi necessario che il reo rivesta una determinata qualifica soggettiva.

Condotta incriminata

Consiste nell’ISTIGARE PUBBLICAMENTE TALUNO a commettere delitti o contravvenzioni.

Si osservi che affinché l’istigazione possa acquisire rilevanza penale e quindi essere sanzionata, è necessario che essa sia:

  • Idonea in concreto a far commettere reati: Perché in alternativa ci troviamo dinanzi ad una semplice manifestazione del pensiero.

 

  • Resa pubblicamente: Si considera presente il requisito della pubblicità a norma dell’articolo 266 c.p., tutte le volte in cui l’istigazione è resa:

 

  • Con il mezzo della stampa o altro mezzo di propaganda
  • In un luogo pubblico aperto al pubblico e in presenza di più persone
  • In una riunione non privata che sarà definita tale, sulla base del numero degli intervenuti, del luogo in cui essa è tenuta, ovvero, per la natura dell’argomento che si sta trattando.

Sempre ai fini della punibilità della condotta incriminata, non è necessario che il FATTO ISTIGATO venga indicato con il suo preciso nomen juris, sarà sufficiente che esso contenga i PRESUPPOSTI che ne consente l’inquadramento in uno o più specifici reati disciplinati dalla legge penale.

Si osservi però, che se il reato oggetto dell’istigazione, non viene citato nel suo preciso nomen juiris e non viene altresì sufficientemente determinato nei suoi elementi fattuali, non si applica più l’articolo 414 c.p., ma la più generica fattispecie contenuta all’interno dell’articolo 415 c.p. Sto parlando dell’Istigazione a disobbedire alle leggi.

Dolo

Il dolo consiste nella volontà di istigare taluno a commettere determinati fatti delittuosi, unitamente alla consapevolezza di agire in pubblico.

Ne consegue che ai fini del dolo è necessario che si abbia la consapevolezza di agire pubblicamente.

Consumazione del reato

Il delitto di istigazione si consuma nel luogo e nel tempo in cui pubblicamente viene realizzata la condotta istigatrice.

Ai fini della consumazione del reato poco importa che il delitto oggetto dell’istigazione sia stato o meno attuato.

Concorso di reati

PRIMO CONCORSO

L’istigatore oltre che dell’istigazione, potrebbe essere chiamato a rispondere del reato istigato. Affinché ciò avvenga, non basta che l’istigazione sia accolta, ma è altresì necessario che l’istigatore abbia dato un contributo penalmente apprezzabile nella commissione del delitto oggetto dell’istigazione.

In altre parole, deve poter essere qualificato come concorrente nel reato.

SECONDO CONCORSO

La fattispecie di cui all’articolo 414 c.p. ha natura di incriminazione generale, ne consegue che essa non sarà applicabile tutte le volte che vi sia un’incriminazione più specifica.

Si pensi all’articolo 266 c.p. e quindi all’Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.

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