La Corruzione in atti giudiziari. Articolo 319 ter c.p.

La Corruzione in atti giudiziari. Articolo 319 ter c.p.

La corruzione in atti giudiziari trova la sua disciplinata giuridica all’interno dell’articolo 319 ter c.p., così come modificato dalla legge di Riforma 26 aprile n. 86/1990.

Disposizione normativa articolo 319 ter c.p.

Non a caso detto articolo stabilisce che:

Primo comma

  • Se la corruzione di cui agli articoli 318 e 319 c.p., ha ad oggetto il FAVORIRE o DANNEGGIARE il soggetto parte di un processo civile, penale o amministrativo, si applica la reclusione che va da 3 anni a 8 anni.

Secondo comma

  • Se dal fatto di corruzione di cui al Primo comma ne deriva per la parte processuale, una ingiusta condanna INFERIORE A CINQUE anni, la pena è della reclusione da 4 anni a 12 anni.

Se invece ne deriva una ingiusta condanna SUPERIORE A CINQUE anni, la pena è della reclusione da 6 a 20 anni.

Spiegazione articolo 319 ter c.p.

Vediamo di comprendere meglio questa fattispecie incriminatrice.

Soggetto attivo

Nel reato di corruzione in atti giudiziari sono da considerarsi soggetti attivi solamente il pubblico ufficiale, in quanto l’articolo 319 ter c.p. richiama sia il 318 che il 319 c.p.; nonché il soggetto privato o soggetto corruttore sulla base del più volte richiamato 321 c.p.

Non può essere, invece, ritenuto soggetto attivo del reato in esame, l’incaricato di un pubblico servizio. Questo perché l’articolo 320 c.p., richiama il 318 Primo e Secondo comma, richiama il 319 c.p., ma non richiama il 319 ter c.p.

Condotta incriminata

Sia nella corruzione in atti giudiziari propria che in quella impropria, la condotta incriminata è rappresentata dal:

  • Ricevere denaro o accettarne la promessa, per Favorire o Danneggiare una PARTE di un processo civile, penale o amministrativo.

Sorge a questo punto una domanda di non poco conto: Poiché ogni sentenza finisce per arrecare danno o vantaggio alle parti processuali, come facciamo a dire che quella determinata decisione giudiziaria rientra nel disposto dell’articolo 319 ter c.p.?

A mio avviso la risposta è semplice.

Anche se la norma incriminatrice non lo richiede esplicitamente, vi rientrano nel disposto di cui all’articolo 319 ter c.p. tutte le decisioni giudiziali che causano un FAVORE o un DANNO INGIUSTO.

Se mai la domanda che ci dobbiamo porre con riferimento all’articolo 319 ter c.p., è di tutt’altro aspetto.

Se si deve trattare di un favore o danno ingiusto, come mai il 319 ter c.p. richiama la corruzione di cui al Primo e Secondo comma dell’articolo 318 c.p.?

Nella corruzione impropria, infatti, l’atto è emanato in conformità ai doveri d’ufficio e quindi, come fa ad arrecare un danno ingiusto una sentenza emanata in conformità alle regole che la disciplinano?

Per quanto riguarda la Corruzione impropria antecedente  

La risposta è semplice: si fa confluire nella corruzione di cui all’articolo 319 ter c.p., anche il semplice donativo che il magistrato accetta per emanare entro i termini un provvedimento legittimo.

Per quanto riguarda la Corruzione impropria susseguente

Le cose si complicano di molto, infatti poiché vi sono orientamenti contrastanti all’interno della stessa Cassazione, quest’ultima è dovuta intervenire mediante le Sezioni Unite.

Primo orientamento della Cassazione

Questo primo orientamento riteneva che fosse possibile il configurarsi della corruzione in atti giudiziari impropria susseguente, in quanto, viene meno l’obbligo di imparzialità e terzietà.

Si tratta a mio avviso, di una impostazione poco seguibile.

Secondo orientamento della Cassazione

Successivamente la Cassazione cambia il suo orientamento e questa volta ritiene che NON fosse possibile il configurarsi della corruzione in atti giudiziari impropria susseguente. Questo perché la condotta incriminata, come abbiamo già detto, è rappresentata dal ricevere denaro o accettarne la promessa per favorire o danneggiare una parte di un processo penale, civile o amministrativo.

Per questo secondo orientamento della Cassazione, detto denaro o detta promessa, acquisiscono rilevanza penale soltanto dinanzi ad un atto ancora da compiere. Non quindi con un atto già compiuto.

Terzo e ultimo orientamento, la Cassazione a Sezioni Unite

La Cassazione a Sezioni Unite riconosce definitivamente la rilevanza penale della corruzione in atti giudiziari impropria susseguente, in quanto, in alternativa si sarebbe causata una palese e grave violazione del dettato dell’articolo 319 ter c.p.

Quest’ultimo articolo, infatti, esplicitamente richiama anche il Secondo comma dell’articolo 318 c.p.

Secondo le Sezioni Unite quello che conta è la finalità che il giudice persegue al momento dell’emanazione del provvedimento. Se è quindi diretto a Favorire o a Danneggiare quella determinata parte processuale.

Se poi l’utilità è stata data o promessa nella forma antecedente o susseguente, questo rimane irrilevante ai fini del delitto oggetto della nostra trattazione.

Consumazione del reato

Prima che entrasse in vigore la legge di Riforma n. 86/1990, la corruzione in atti giudiziari non era un reato autonomo. Esso non era altro che una circostanza aggravante, per l’applicazione della quale era necessario che l’obiettivo fosse stato raggiunto. In altre parole, che effettivamente si fosse avvantaggiato o danneggiato una parte processuale.

A seguito della legge di Riforma poc’anzi citata, esso è diventato un reato autonomo e quindi ai fini della consumazione, non è più richiesto l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo, ma soltanto che l’atto corruttivo si sia perfezionato.

Elemento soggettivo

Esso è rappresentato dal DOLO SPECIFICO. La cosciente volontà di favorire o danneggiare una parte processuale.

Spiegazione termine ingiusta condanna

Ai fini dell’applicabilità della circostanza aggravante descritta dal Secondo comma dell’articolo 319 ter c.p., è necessario che la parte processuale subisca una ingiusta condanna.

Cosa si deve intendere per ingiusta condanna?

Innanzi tutto, non occorre che la condanna sia passata in giudicato, la circostanza aggravante si applica anche se la sentenza in questione sia ancora impugnabile.

E poi in secondo luogo, è ingiusta ai fini del Secondo comma, non soltanto la sentenza che condanna un innocente; ma anche la sentenza che condanna un colpevole che avrebbe dovuto subire un trattamento sanzionatorio meno severo.

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