La devastazione e saccheggio. Articolo 419 c.p.

La devastazione e saccheggio. Articolo 419 c.p.

Un altro reato contro l’ordine pubblico previsto all’interno dell’articolo 419 c.p., ovvero, il delitto di devastazione e saccheggio. Esso, infatti, stabilisce che:

Primo comma

  • Chiunque fuori dai casi previsti dall’articolo 285 c.p., commette fatti di devastazione e saccheggio, è punito con una reclusione da 8 anni a 15 anni.

Secondo comma

  • La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in un luogo di vendita o di deposito.

Spiegazione articolo 419 c.p.

Innanzi tutto, possiamo dire che si tratta di una fattispecie incriminatrice speciale, rispetto a quella generale contenuta nell’articolo 285 c.p.

Quest’ultima infatti si applica tutte le volte che i fatti di devastazione e saccheggio o la strage sono commessi al fine di attentare alla sicurezza dello Stato.

Bene protetto

Il bene protetto è anche in questo caso l’ordine pubblico.

Soggetto attivo

In linea del tutto teorica, possiamo dire che il soggetto attivo può essere chiunque. In linea pratica, questo chiunque dovrebbe essere una pluralità di soggetti, in quanto, difficilmente fatti di devastazione e saccheggio possono essere realizzati da un solo soggetto.

Condotta incriminata

Lo dice il titolo della stessa incriminazione. Consiste nel realizzare i fatti di devastazione e saccheggio.

Il legislatore ha utilizzato appositamente il termina FATTI per indicare che rientrano nella condotta incriminata, tutte le possibili modalità attraverso le quali si può realizzare l’azione descritta dall’articolo 419 c.p.

Consumazione del reato

Il reato si consuma nel luogo e nel tempo in cui i fatti di saccheggio e devastazione, sono stati posti in essere.

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