La nozione penale di cosa. L’energia e i dati informatici

La nozione penale di cosa. L’energia e i dati informatici

Come abbiamo detto in premessa, i reati contro il patrimonio sono reati molto particolari. Questo perché detti reati richiamano oltre che concetti penalistici, concetti strettamente civilistici, tra i quali anche quello di cosa.

Dal punto di vista penale, cosa viene inteso come:

  • Qualsiasi oggetto corporale o fisico che ha determinate caratteristiche. Più precisamente è definito dal punto di vista spaziale ed ha un’autonoma esistenza.

Da questa definizione si comprende bene che dal punto di vista penale, non può essere considerata cosa; il cielo, la neve, il mare, la pioggia o i beni immateriali come la proprietà intellettuale.

Come forse ogni cosa nella vita, anche la definizione penale del concetto di cosa, è stata oggetto di una evoluzione. Evoluzione che ha ampliata la definizione.

Nella definizione originale, all’interno del concetto penale di cosa, non poteva che entrare esclusivamente il concetto di beni di natura materiale.

Successivamente con il progresso industriale e tecnologico si è sentita l’esigenza di tutelare entità o meglio cose che difficilmente si sarebbero potuto far rientrare tra quelle materiali.

Si pensi per comprendere meglio, all’energia elettrica, ovvero, ai c.d. beni informatici (dati, informazioni, programmi).

Energia

A superare il dualismo materia – energia è stata la scienza o meglio la fisica contemporanea, la quale ci consente di includere l’energia all’interno del concetto di materia e quindi in quello di cosa.

Però già prima che intervenisse la fisica, il nostro legislatore aveva provveduto ad includere l’energia all’interno del concetto penale di cosa, mediante una normativa ad hoc. Sto parlando dell’articolo 624 comma 2 c.p. Detto articolo stabilisce che ai sensi della legge penale si considera cosa mobile l’energia elettrica e ogni altra energia suscettibile di valutazione economica.

Ne consegue che affinché un’energia possa essere ritenuta cosa dal punto di vista penale, è necessario che essa abbia un valore economico.

Non può dunque essere considerata cosa dal punto di vista penale, l’energia umana o di altri animali viventi almeno sintantoché si tratta di energia che non è scindibile dai relativi corpi.

Diverso è infatti il caso del furto di materiale spermatico ricavato dall’accoppiamento abusivo di animali. Perché in quest’ultima ipotesi abbiamo a che fare si con energie umane o di animali, ma si tratta di forme di energie capaci di acquisire una propria autonomia.

Dati informatici

Per quanto si sia potuta evolvere la definizione penale di cosa, ancora oggi non si riesce a far rientrare in questa definizione i dati informatici, senza violare principi fondamentali. Sto parlando del principio di legalità, tassatività e il principio sul divieto di interpretazione analogica.

Ne consegue che se volessimo estendere la tutela penale anche ai dati informatici, è necessario che il legislatore appositamente provvede con una nuova normativa, la quale è volta a reprimere i reati informatici.

 

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