La nozione penale di danno

La nozione penale di danno

La nozione penale di danno appare molto meno semplice di quanto a prima vista possa sembrare. Questo perché il concetto di danno è strettamente legato a quello di patrimonio e pertanto, le problematicità insite nell’uno finiscono inevitabilmente con il riflettersi sull’altro.

Ne consegue che ai fini di interpretare il concetto di danno dal punto di vista penale, non è indifferente che, sempre dal punto di vista penale, del patrimonio si sia accolta una concezione giuridica, ovvero economica.

Se del patrimonio accogliamo una concezione giuridica, il danno coincide con la perdita di un diritto o con l’assunzione di un obbligo. Se invece accogliessimo la concezione economica, allora esso coinciderà con una perdita economico-patrimoniale.

Dematerializzazione del requisito danno 

Ad ogni modo, è importante evidenziare un dato di fatto. Negli ultimi anni c’è stata una tendenza, soprattutto nella prassi applicativa, a dematerializzare il concetto di danno. Questo è accaduto in modo particolare, proprio con riferimento a quelle fattispecie incriminatrici dove esso figura come requisito esplicito.

Si pensi all’ipotesi di truffa contrattuale, dove il danno lo si fa coincidere anche con la semplice violazione della libertà contrattuale.

Ovvero, ai casi di truffa ai danni dello Stato, nei quali il danno viene normativizzato sino al punto di farlo coincidere, con il mancato rispetto del vincolo di destinazione di quella determinata erogazione pubblica.

Come avremo modo di vedere nel corso della trattazione del delitto di truffa, questa dilatazione esponenziale del danno penalmente rilevante, non può essere pienamente assecondata. Occorrerà, infatti, fare una distinzione tra le diverse tipologie di truffe.  

Ti potrebbe interessare anche...