La nozione penale di profitto

La nozione penale di profitto

Il profitto è un elemento comune a svariate fattispecie di reati contro il patrimonio. Si tratta di un elemento che possiamo definire diametralmente opposto a quella penale di danno.

Ne consegue, che poiché c’è questa stretta connessione tra profitto e danno, questo fa sì che le incertezze interpretative riguardanti l’una, inevitabilmente coinvolgeranno anche l’altra.

Concezione economica e giuridica di profitto

E quindi anche per il profitto – al pari del danno – si pone il problema della sua definizione dal punto di vista penale. Esso può essere definito sia attraverso una concezione strettamente economica, che in una concezione più generica. Talmente generica da farvi rientrare ogni vantaggio utilità o godimento.

Purtroppo le considerazioni che abbiamo fatto a suo tempo per il danno ci consentono di dire che anche per il profitto, non è possibile elaborare in maniera aprioristica una definizione generale che possiamo andare ad applicare a tutte le fattispecie di reato in cui il profitto si configura come elemento costitutivo.

Ne consegue, che questa definizione penale di profitto, sarà un qualcosa che dovremo elaborare fattispecie per fattispecie.

Per fare un esempio e comprendere meglio, mentre nella fattispecie di furto si predilige una interpretazione del profitto in senso economico; nella truffa o nel sequestro si predilige, invece, una interpretazione più generica di detto requisito.

Il profitto ingiusto richiesto in alcune fattispecie incriminatrici

È a mio avviso importante, parlare di un’altra questione. In alcune fattispecie incriminatrici il legislatore richiede esplicitamente, che il profitto debba essere essere dotato del carattere INGIUSTO.

Pertanto sorge in maniera quasi del tutto automatica una domanda. Nei casi in cui il requisito dell’ingiustizia non sia esplicitamente richiesto dal legislatore, si deve ritenere implicitamente inserito in tutte le fattispecie incriminatrici?

La risposta a mio avviso è no.

Questo perché il profitto può essere definito ingiusto, ogni qualvolta esso non dipende da una pretesa giuridicamente riconosciuta.

Ne consegue che sei io rubo per soddisfare il credito che vanto nei confronti della vittima, il profitto che conseguo non è ingiusto; ma ciò non toglie che io abbia consumato il reato.

Il profitto come elemento utile o costitutivo

Sempre ai fini del diritto penale, il profitto può essere sia un elemento costitutivo, vale a dire che per l’integrazione dell’illecito è necessario il suo effettivo conseguimento. Sia un elemento utile a specificare il contenuto della volontà colpevole.

 Ai fini di integrare una fattispecie penale, il profitto può essere perseguito, sia per realizzare un interesse personale, che quello di un terzo.   

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