Le fonti del diritto amministrativo ed i principi generali

Le fonti del diritto amministrativo ed i principi generali

Come abbiamo già anticipato nel post precedente, la nascita e la formazione del diritto amministrativo come disciplina tipica dell’attività amministrativa, è avvenuta a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. Esso si è evoluto in un modo così complesso che è riuscito a caratterizzare le vicende storiche degli Stati dell’europa continentale.

E’ pacifico che esso sia una branca del diritto pubblico, anche se al suo interno non mancano attività per le quali si applica la normazione del diritto privato.

Le Fonti

Diritto amministrativo europeo e nazionale

Fonte del diritto amministrativo, sono le norme dell’ordinamento in generale, più precisamente, sia le norme del diritto nazionale, che quelle del diritto europeo.

Si osservi che le norme del diritto europeo non si limitano ad incidere solo in alcuni importanti settori della P.A. (si pensi alla disciplina degli appalti o dei servizi pubblici), ma incide altresì nella stessa parte generale della disciplina. Molti principi, infatti, sono il frutto di elaborazioni fatte dalla Corte di giustizia della Comunità europea.

N.B. Quest’ultima a seguito del Trattato di Lisbona del 2009 si chiama oggi Corte di giustizia dell’Unione europea.

Ad ogni modo tali norme riescono ad essere vincolanti all’interno dell’Italia, perché esso è un Paese membro dell’Unione europea e quindi assoggettato ai poteri normativi degli organi comunitari, i quali, nelle materie contemplati dagli stessi Trattati possono emanare Regolamenti o Direttive.

I Regolamenti: sono norme direttamente vincolanti all’interno dello Stato membro.

Le Direttive: sono norme rivolte, non ai cittadini, bensì agli Stati membri che con la propria normativa interna provvedono a recepirli e quindi alla loro attuazione.

Secondo un orientamento europeo anche la direttiva è direttamente vincolante in quelle parti dove non è presente il carattere della genericità,ma della specificità.

In caso di contrasto tra le norme europee e quelle di diritto interno, le prime prevalgono sulle seconde.

Principi generali 

Il diritto amministrativo è composto da un sistema assai complesso e articolato di norme, delle quali una parte assai cospicua si esprime attraverso i c.d. PRINCIPI.

Taluni di questi principi sono di formazione normativa (Costituzione, leggi ordinarie, ecc), tal altre sono, invece, di elaborazione giurisprudenziale.

I principi possono essere astratti:

  1. Da più norme particolari: In questo caso il principio trova il suo fondamento nella compresenza di più norme che sono espressive del medesimo indirizzo.
  2. Da una singola norma positiva: In questo caso il principio trova il suo fondamento nell’eccedenza di contenuto normativo, deontologico, assiologico, presente nella norma.
  3. Dall’essenza stessa dell’ordinamento: In questo caso il principio trova il suo fondamento nei suoi valori supremi
  4. Dalla Costituzione: In questo caso il principio acquista un valore elevatissimo e permane di sé l’intero ordinamento amministrativo.

Ad ogni modo è importante ricordare che indipendentemente dalla natura o fonte dei principi, essi rivestono un ruolo fondamentale all’interno del diritto amministrativo, proprio per l’assenza in questa branca del diritto di una qualsivoglia codificazione.

Non a caso sempre per lo stesso motivo (assenza di codificazione), riveste particolare importanza anche l’attività svolta dalla giurisprudenza. Con riferimento al diritto amministrativo se ne esalta il ruolo creativo, tanto da poterla annoverare tra le fonti del diritto amministrativo.

Disciplina del rapporto tra le norme delle diverse fonti

Come abbiamo già detto, fonte del diritto amministrativo sono tutte le norme dell’ordinamento generale. Ora però dobbiamo comprendere, com’è si risolve l’eventuale contrasto tra le diverse norme. In altre parole, qual’è la disciplina giuridica che andiamo ad applicare per superare detto contrasto normativo e capire quindi quale delle diverse norme dobbiamo applicare?

La risposta è molto semplice perché al riguardo in nostro aiuto, intervengono due principi, quello della Gerarchia e quello della Competenza.

Gerarchia: Le norme di rango inferiore non possono abrogare o modificare le norme di rango superiore. Esempio una legge ordinaria non può modificare la Costituzione.

Competenza: A prescindere dalla posizione gerarchica, è quella norma e non quell’altra ad essere appunto competente a disciplinare la materia.

Le Leggi Regionali

Sono le leggi poste in essere dalle Regioni. Nella previgente disciplina le leggi statali avevano potestà legislativa piena in ogni materia, ad eccezione di quelle che erano oggetto di elencazione da parte dell’articolo 117 Cost.

Con riferimento infatti a queste materie, lo Stato poteva con la propria legge stabilire solo i principi generali, ovvero, le linee guida. Era poi compito della legge regionale la disciplina giuridica di quella determinata materia.

Ne consegue che l’articolo 117 Cost. indicava le materie di competenza regionale.

Con la Riforma operata dalla Legge Cost. n. 3/2001, l’articolo 117 Cost. non indica più le materie la cui competenza legislativa è delle Regioni, bensì le materie di competenza statale.

Più precisamente il 2° comma indica le materie in cui lo Stato, ha una competenza legislativa piena o esclusiva.

Nel 3° comma si indicano le materie in cui la potestà legislativa è concorrente. La legge ordinaria stabilisce i principi generali, mentre la legge regionale i dettagli della disciplina giuridica.

Nel 4° comma, infine, si stabilisce che per tutte le materie che non sono oggetto di elencazione nel 2° e 3° comma, la potestà legislativa è esclusiva delle Regioni.

Un discorso diverso si deve fare per le Regioni a Statuto Speciale, in quanto, era previsto ed è stato confermato nel nuovo ordinamento, potestà legislativa esclusiva solo in alcune materie.

Paradossalmente le Regioni a Statuto ordinario hanno oggi più autonomia di quelle a Statuto Speciale.

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