Nozione di delitti contro la pubblica amministrazione

Nozione di delitti contro la pubblica amministrazione

Anche i delitti contro la pubblica amministrazione, sono disciplinati all’interno del nostro codice penale. Più precisamente, all’interno del II titolo del secondo libro del codice medesimo. Detta disciplina è suddivisa in due parti, quella inerente ai Delitti dei :

  1.  Pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione: il cui capo va dall’articolo 314 all’articolo 335 c.p.
  2. Privati contro la pubblica amministrazione: il cui capo va dall’articolo 336 all’articolo 356 c.p.

Prima di procedere all’analisi e quindi, allo studio di questi tipi di delitti, è importante comprendere quale sia il concetto di pubblica amministrazione ai fini del diritto penale.

Spiegazione concetto pubblica amministrazione ai fini del diritto penale

Al riguardo possiamo dire che esistono due differenti accezioni. Una in senso ampio, la quale ricomprende tutte le pubbliche funzioni imputabili allo Stato o ad altro Ente pubblico. L’altra, invece, in senso stretto dove rientra nel concetto di pubblica amministrazione, solo la mera funzione amministrativa. Sulla base di quest’ultima accezione svolgono la funzione amministrativa, solo gli organi preposti all’esercizio della funzione medesima.

Si osservi che il codice penale Rocco del 1930, utilizza la nozione di pubblica amministrazione nel primo senso. Non a caso, la Relazione al codice afferma espressamente che con riferimento ai reati del suddetto titolo, per pubblica amministrazione si deve intendere il senso più ampio e comprensivo dell’intera attività dello Stato e degli altri Enti pubblici.

Ne consegue che con le norme che reprimono i delitti contro la pubblica amministrazione, si tutela non soltanto l’attività amministrativa in senso tecnico, ma anche l’attività legislativa e giudiziaria.

Si ha così una continuità storica con il codice liberale Zanardelli, il quale, sempre con riferimento alla disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione, teneva conto dell’organizzazione statuale nella sua globalità.

Sulla base di quanto finora detto, si evince agevolmente che il codice fa suo il principale obiettivo di tutelare l’intera attività dello Stato e degli altri Enti pubblici sia da turbative interne che esterne.

Fatta questa premessa, è importante precisare che questo concetto ampio di pubblica amministrazione, è stato di recente criticato, in quanto si è obiettato che esso non è compatibile con i principi fondamentali dell’attuale Stato democratico. Detti principi, infatti, conferiscono un’autonoma dimensione costituzionale alle diverse funzioni dello Stato. Ma a ben vedere, si tratta di una critica politico-ideologica.

L’esigenza di riformare i delitti contro la pubblica amministrazione

Si osservi che progressivamente, si è sempre più avvertita l’esigenza di rivedere l’originaria disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione e ciò ha sollecitato nel corso degli anni, la presentazione di vari progetti di riforma.

Tutti questi progetti avevano come obiettivo, da una parte di potenziare la risposta punitiva dell’ordinamento di fronte alle condotte illecite poste in essere da soggetti dotati di funzioni pubbliche, dall’altro, invece, evitare che il magistrato penale, con la scusa di reprimere i reati, entrasse in maniera ingiustificata sul merito delle scelte amministrative.

Non a caso, il raggiungimento di quest’ultimo obiettivo risultava essere non più differibile, in quanto, negli ultimi tempi era sempre più cresciuta la tendenza del giudice penale a controllare le scelte e l’operato degli amministratori pubblici per supplire (supplenza giudiziaria), alla loro inefficienza e ai loro ritardi.

Questa situazione anomala, che aveva finito per porre in contrasto il potere giudiziario con il potere politico-amministrativo, si era indubbiamente verificata per l’elevato grado di indeterminatezza e imprecisione dell’originario statuto penale della pubblica amministrazione.

L’indeterminatezza e l’imprecisione di cui sto parlando riguardava, sia l’individuazione dei soggetti destinatari della normativa in questione, si pensi alla difficoltà che si aveva nel distinguere il pubblico ufficiale e l’incaricato al pubblico servizio; sia la descrizione legislativa di taluni comportamenti integranti fattispecie di reato, si pensi al peculato per distrazione, all’interesse privato o all’abuso innominato d’ufficio.

A tutti questi problemi si è tentato di dare soluzione, attraverso la legge di riforma del 26 aprile del 1990, n. 86.

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