Nozione penale di esercenti servizio di pubblica necessità

Nozione penale di esercenti servizio di pubblica necessità

Come abbiamo avuto modo di constatare, mentre gli articoli 357 e 358 c.p. sono stati oggetto di riforma, lo stesso non si può dire per l’articolo 359 c.p., il quale è rimasto nella sua formulazione originaria.

Si osservi che l’articolo 359 c.p. suddivide in due categorie i soggetti che esercitano un servizio di pubblica necessità:

  1. I privati che svolgono la professione forense, sanitaria o altre professioni per il cui esercizio è necessaria una speciale abilitazione dello Stato e dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi.
  2. I privati che adempiono un servizio, il quale è stato dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.

Sulla base di quanto appena esposto comprendiamo benissimo che anche l’articolo 359 c.p. utilizza una concetto di servizio di pubblica necessità di tipo oggettivo. Si tratta, infatti, di privati che svolgono un attività privata in nome e per conto proprio e che quindi non hanno nessun collegamento soggettivo con la pubblica amministrazione.

Si osservi che con riferimento alla disposizione contenuta all’interno dell’articolo 359 c.p., è importante fare due precisazioni.

La prima è che l’espressione quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi, non si riferisce né alla professione forense, né a quella sanitaria. Esso serve piuttosto a delineare le altre figure professionali che costituiscono servizio di pubblica necessità. Ad esempio l’attività del geometra, dell’architetto ecc.

La seconda precisazione, invece, ha a che fare con la natura dell’atto amministrativo con cui la pubblica amministrazione stabilisce che quel determinato servizio, reso da un soggetto privato, sia di pubblica necessità.

E la precisazione sta nel fatto che detto atto , non ha natura concessoria, perché altrimenti avremmo lo svolgimento di un pubblico servizio, bensì natura di un provvedimento di autorizzazione.

Cessazione della qualifica soggettiva

Comprese le qualifiche soggettive oggetto della nostra trattazione, è adesso interessante richiamare l’articolo 360 c.p. il quale stabilisce che:

  • Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale, di incaricato di un pubblico servizio o di esercente di un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato..

..la cessazione di tale qualità nel momento in cui il reato è commesso, non esclude né l’esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all’ufficio o al servizio esercitato.

Cosa vuole dire questa disposizione? Vuol dire che l’articolo pocanzi, citato crea una sorta di estensione di efficacia di quelle norme che disciplinano i delitti contro la pubblica amministrazione, al di là del permanere della qualifica.

In altre parole, lì articolo 360 c.p. incrimina fatti successi successivamente alla cessazione dell’ufficio o del servizio, ma ad essi riferibili. Per fare un esempio, si pensi a un ex pubblico ufficiale che riveli un segreto d’ufficio.

Qualifiche soggettive e dolo

Tali qualifiche devono riflettersi nel momento conoscitivo del dolo. Nel caso di reato commesso dall’INTRANEUS, è necessario che egli sappia di rivestire la qualifica richiesta; mentre se il reato è commesso in danno di quest’ultimo, l’agente deve essere a conoscenza della qualifica posseduta dal soggetto investito dall’azione criminosa.

Si deve trattare di una conoscenza non esattamente nel senso esatto del diritto, ma sarà sufficiente una conoscenza in senso laico.

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