Premessa alla corruzione. Dall’art. 318 all’art. 322 c.p.

Premessa alla corruzione. Dall’art. 318 all’art. 322 c.p.

La corruzione è un delitto complesso, infatti, la sua disciplina giuridica non è contenuta all’interno di un solo articolo, ma all’interno degli articoli che vanno dal 318 al 322 del nostro codice penale.

Si osservi che questa disciplina appena richiamata, trova la sua origine nella tradizione giuridica italiana del codice sardo e del codice penale Zanardelli.

La dottrina tradizionale, quella presente sotto il vigore della disciplina codicistica originaria, aveva elaborato 9 tipi di corruzione.

  • 4 commessi dal pubblico ufficiale (c.d. corruzione passiva).
  • 3 commessi dai soggetti privati (c.d. corruzione attiva).
  • 2 forme di istigazione alla corruzione.

A queste forme di corruzione bisognava aggiungere quelle in cui il soggetto attivo non fosse un pubblico ufficiale, bensì un incaricato di un pubblico servizio.

Questa elaborazione o se si vuole ricostruzione, non è mai stata accettata dalla giurisprudenza, per due diversi ordini di ragione.

  1. Perché non appariva in sintonia con il dato normativo.
  2. Rendeva ancora più frammentata la disciplina giuridica della corruzione, la quale, è invece considerata un reato unico a concorso necessario.

L’idea che detta corruzione fosse un reato unico a concorso necessario, è sopravvissuta anche dopo la Revisione operata dal legislatore nel ’90.

Definizione di corruzione   

La corruzione, inteso come reato unico a concorso necessario, può essere definita come:

  • Un accordo criminoso, un patto scelerato che ha ad oggetto il baratto o il mercimonio dell’attività funzionale della pubblica amministrazione.

Dalla definizione di corruzione che abbiamo appena dato, si pone un problema di non poco conto con riferimento all’attività di accertamento di questo reato.

Perché?

Perché essendo un patto, sia il soggetto pubblico che quello privato, hanno interesse a coprirsi e quindi a tenere nascosto il suddetto accordo.

L’attuale disciplina della corruzione nel codice penale

Attualmente il nostro codice penale distingue la corruzione in:

  • CORRUZIONE PROPRIA: Se il mercimonio ha ad oggetto un atto contrario ai doveri d’ufficio.

 

  • CORRUZIONE IMPROPRIA: Se il mercimonio ha ad oggetto un atto conforme ai doveri d’ufficio.

 

Ciascuna delle due forme di corruzione possono a loro volta essere suddivise in:

  • Antecedente: Se la retribuzione è pattuita anteriormente l’atto

 

  • Susseguente: Se la retribuzione riguarda un atto già compiuto.

 

Perché sono state previste queste diverse forme di corruzione?

La risposta è semplice, perché si è voluto riservare un trattamento sanzionatorio più grave a quelle forme di corruzione ritenute più gravi. Si pensi alla corruzione propria e a quella antecedente.

Nonostante questa logica, il legislatore del ’90 nel Revisionare i delitti contro la pubblica amministrazione, ha revisionato anche la corruzione.

Con riferimento a quest’ultimo delitto, ha cancellato la distinzione sulla sanzione tra corruzione antecedente e susseguente con riferimento alla sola corruzione propria.

Ne consegue che detta distinzione permane all’interno della corruzione impropria.

Bene protetto

Piuttosto controversa è la questione inerente al bene protetto, infatti sul punto ci sono due orientamenti contrapposti.

Un primo orientamento ritiene che il bene protetto sia in tutte le forme di corruzione, il dovere di lealtà, correttezza, fedeltà, probità che incombe in capo al pubblico agente.

Mentre il secondo orientamento ritiene che il bene protetto sia diverso a secondo del tipo di corruzione.

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