Subfornitura: Ambito di operatività e qualifica di imprenditore

Subfornitura: Ambito di operatività e qualifica di imprenditore

Desta particolare interesse parlare anche della Subfornitura: Ambito di operatività e qualifica di imprenditore.

Leggi anche il post precedente cliccando Qui

Ai sensi del Primo e del Secondo comma dell’art. 1 della legge n. 192/1998:

  • Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna, a effettuare per conto di una impresa committente:

LAVORAZIONI su materie prime o su prodotti semilavorati forniti dallo stesso committente;

FORNITURA di prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati, nella produzione del bene finale del committente o nella sua attività economica.

Ovviamente il tutto deve essere realizzato in conformità alle direttive impartite dall’impresa committente. E quindi, in conformità a quelli che possono essere i progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, i modelli o prototipi forniti da quest’ultima.

Ne consegue che NON rientrano nel contratto di Subfornitura, in conformità all’articolo , tutti quei contratti aventi ad oggetto:

  1. Materie prime fornite dal subfornitore.
  2. Fornitura di servizi di pubblica utilità.
  3. Fornitura di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature: Alla luce dei lavori parlamentari, si ritiene che per beni strumentali non riconducibili alle attrezzature, debbano intendersi gli immobili nei quali l’attività produttiva si svolge.

Qualifica di imprenditore ai fini della subfornitura

A tal fine ci poniamo una domanda.

Cosa si deve intendere, ai fini della Subfornitura, per IMPRENDITORE?

Per quanto riguarda la nozione di IMPRENDITORE, secondo parte della dottrina, affinché si potesse parlare di subfornitura, l’impresa subfornitrice dovrebbe essere dedita ad operare solo per il committente e non anche per il mercato.

In altri termini, per l’applicazione della disciplina della subfornitura era necessario che il subfornitore, non avesse una produzione per il mercato, ma solo per l’impresa committente.

Questa dottrina è rimasta però isolata.

Ne consegue che oggi per soggetto protetto, non si intende solamente l’imprenditore che abbia una produzione dedicata al solo committente, ma anche mista cioè anche per il mercato.

Oggetto del contratto di Subfornitura

L’articolo 1 della legge 192/1998, individua l’oggetto del contratto di subfornitura in:

  • Lavorazioni su materie prime o su prodotti semilavorati forniti dalla committente.
  • Fornitura di prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque, utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso.

L’incorporazione del bene nel prodotto finale non è più un presupposto imprescindibile per la configurabilità della subfornitura.

Cade dunque la teoria di Sallez e l’elemento distintivo della subfornitura rispetto all’outsourcing.

Esempio, si pensi agli stampi che si utilizzano nella fonderia.

Elenco altri post della categoria “Contratto di Subfornitura”

Ti potrebbe interessare anche...