Associazione di tipo mafioso. Articolo 416 bis c.p.

Associazione di tipo mafioso. Articolo 416 bis c.p.

La disposizione normativa

Il delitto di associazione di tipo mafioso è disciplinato all’interno del nostro Codice Rocco dall’articolo 416 bis c.p., il quale non a caso stabilisce che:

Primo comma

Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da Tre o più persone, è punito con una reclusione da 7 anni a 12 anni.

Secondo comma

Coloro che Promuovono, Dirigono o Organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da 9 a 14 anni.

Terzo comma

  • L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva:

per commettere delitti,

acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici

realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri,

ovvero, al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio di voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Quarto comma

Se l’associazione è ARMATA nei casi previsti dal

  • Primo comma si applica la pena della reclusione da 9 anni a 15 anni.
  • Secondo comma si applica la pena della reclusione da 12 a 24 anni.

Quinto comma

L’associazione SI CONSIDERA ARMATA quando i partecipanti hanno la disponibilità, ai fini di conseguire le finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Sesto comma

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono FINANZIATE in tutto o in parte con il PREZZO, il PRODOTTO o il PROFITTO DI DELITTI, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da 1/3 alla metà.

Settimo comma

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria LA CONFISCA delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

Ottavo comma

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente determinate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli dell’associazione di tipo mafioso.

Spiegazione dell’articolo 416 bis c.p.

Il delitto di associazione di tipo mafioso, è stato introdotto per colmare una laguna legislativa. Questo lo si evince dai lavori preparatori alla legge n. 646/ 1982. Non era infatti sufficiente la sola previsione dell’articolo 416 c.p.

Non tutte le realtà associative di mafia, infatti, sono finalizzate a commettere più delitti Spesso, come abbiamo visto nel Terzo comma, hanno la finalità di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche.

In Sicilia l’associazione di tipo mafioso “Cosa nostra”, riesce ad emanare una forza intimidatrice che prescinde dall’effettiva minaccia o violenza.  Ne consegue che se non ci fosse l’articolo 416 bis c.p., difficilmente.

Bene protetto

Trattandosi di un reato plurioffensivo, bisognerebbe parlare al plurale e quindi di beni protetti.

L’associazione di tipo mafioso, oltre a minacciare l’ordine pubblico e la stessa democrazia, minaccia anche la libertà di mercato e di iniziativa economica.

Soggetto attivo

Il soggetto attivo può essere chiunque, non sono richieste il possesso di particolari qualifiche soggettive.

Condotta incriminata

Essa è spiegata all’interno del Primo e del Secondo comma e si tratta del c.d. Reato associativo. La condotta incriminata è rappresentata dal fatto che il soggetto attivo, sia parte di un’associazione di tipo mafioso composta da almeno Tre persone.

Nel Terzo comma si provvede a spiegare, cosa si deve intendere per associazione di tipo mafioso. Si tratta di un’associazione i cui membri si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

Si osservi che la formula “si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo”, ha posto in essere diversi dubbi interpretativi.

Spiegazione dell’espressione  “si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo”

L’orientamento più consolidato è quello che ritiene che la forza intimidatrice deve derivare dalla stessa fama criminale che si è conquistata la stessa associazione. Non è quindi necessario che vi sia da parte degli associati il compimento di veri e propri atti intimidatori.

Detta forza di intimidazione che deve provenire già dalla stessa associazione di tipo mafioso, deve essere in grado di provocare nei confronti dei terzi, assoggettamento e omertà.

L’assoggettamento consiste in uno stato di sottomissione psicologica.

L’omertà, invece, in un rifiuto a collaborare con la giustizia.

Forza intimidatrice, assoggettamento e omertà sono utilizzate dall’associazione di tipo mafioso, per le finalità sempre dal Terzo comma e quindi:

  • per commettere delitti,
  • per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
  • per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri,
  • ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio di voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Chiaramente per aversi associazione a norma dell’articolo 416 bis c.p., non occorre l’associazione persegue tutte queste finalità, ma che ne persegue anche solamente una di esse.

Circostanze aggravanti

Il Quarto e il Sesto comma disciplinano le circostanze aggravanti.

Il Quarto comma disciplina l’ipotesi in cui l’associazione è di tipo armata. Il quinto comma spiega cosa si deve intendere per associazione armata.

Mentre il Sesto comma disciplina l’ipotesi in cui l’attività economica è finanziata con il prezzo o il profitto dei delitti.

Pene accessorie

La prima è disciplinata all’interno del Settimo comma e non è altro che la confisca obbligatoria.

La seconda è disciplinata dall’articolo 417 c.p., il quale, stabilisce che in caso di condanna è sempre ordinata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

Il Dolo

Consiste nella cosciente volontà di far parte dell’associazione di tipo mafioso e di seguirne le finalità.

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