La Costituzione Italiana è stata approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947. Essa è stata Promulgata dal primo Presidente della Repubblica, Enrico De Nicola, il 27 dicembre 1947.
G.U. n. 298 del 27 dicembre 1947.
La Costituzione della Repubblica Italiana è entrata in vigore il 01 gennaio 1948.
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
VISTA
La deliberazione dell’Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;
La XVIII disposizione finale e transitoria della Costituzione;.
PROMULGA
La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:
Elenco Articoli Costituzione Italiana
Elenco – con relativi collegamenti – degli“Articoli della Costituzione Italiana”.
XVIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione Primo comma La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il...
XVII Disposizione transitoria e finale della Costituzione Primo comma L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti...
XVI Disposizione transitoria e finale della Costituzione Primo comma Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state...
XV Disposizione transitoria e finale della Costituzione Primo comma Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato....
XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione Primo comma I titoli nobiliari non sono riconosciuti. Secondo comma I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome. Terzo comma...
XIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione Primo comma (1) I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Secondo comma (1) Agli...
XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione Primo comma È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in...
XI Disposizione transitoria e finale della Costituzione Primo comma Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’articolo 131, anche...
X Disposizione transitoria e finale della Costituzione Primo comma Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela...
IX Disposizione transitoria e finale della Costituzione Primo comma La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle...