Concorso di persona nel delitto colposo

Concorso di persona nel delitto colposo

Centauro che impenna con passeggeri sulla moto

Il concorso di persona nel delitto colposo è disciplinato, dal Primo e Secondo comma dall’articolo 113 codice penale.

Esso, infatti, stabilisce quanto segue:

Primo comma

Nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

Secondo comma

La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell’articolo 111 e nei numeri 3 e 4 dell’articolo 112 c.p.

Spiegazione concorso di persona nel delitto colposo

Ci si pone già nell’immediato un interrogativo. Cosa occorre affinché si possa verificare il concorso di persona nel delitto colposo?

La risposta è semplice. Occorre che i due, o i più, concorrenti violino l’osservanza di una norma di condotta a contenuto cautelare.

Ecco che diventa necessario comprendere, quali siano le suddette norme di condotta a contenuto cautelare.uali sono le norme di condotta a contenuto

Al riguardo è interessante l’orientamento di una parte della dottrina. Quest’ultima, infatti, ha indicato come tali, le norme che:

  • Contengono obblighi di prudenza, perizia e diligenza: È chiaro che se io presto la mia macchina, devo accertarmi che la persona a cui l’affido sia dotata della patente.
  • Impongono di controllare la condotta di terzi, per evitare che questi svolgano attività colpose:

Requisito soggettivo nel concorso di persona per delitto colposo

Desta particolare importanza parlare del requisito soggettivo, anche con riferimento al concorso di persona nel delitto colposo. Al riguardo, non possiamo non iniziare, ponendoci un’ulteriore domanda.

Quando abbiamo studiato il concorso di persona nei delitti dolosi, abbiamo appreso che oltre ai tre requisiti oggettivi, fosse necessaria la presenza del requisito oggettivo. Più precisamente, la consapevolezza di cooperare con la condotta altrui.

La domanda che ci poniamo è, pertanto, la seguente.

Anche con riferimento al concorso di persona nel delitto colposo, è richiesta la presenza di detto requisito soggettivo?

La risposta è certamente sì. Anzi, se non ci fosse la consapevolezza di cooperare con la condotta altrui, non potremmo applicare le norme sul concorso di persona.

In cosa consiste la consapevolezza di cooperare nel delitto colposo

La domanda che invece bisogna porsi, è leggermente diversa.

Più precisamente, in che cosa consiste questa consapevolezza di cooperare con la condotta altrui?

L’interrogativo non è certo banale. Una parte della dottrina richiede che, per far configurare detta consapevolezza di cooperare, sia necessario che vi sia la:

  • Mera consapevolezza di cooperare: che sto quindi facendo qualcosa con qualcun altro.
  • Consapevolezza che la propria e l’altrui condotta, abbiano natura colposa: Ciò che stiamo facendo non deve essere fatto.  

A mio avviso, questo orientamento non è condivisibile.

Spiegazione delle motivazioni che rendono l’orientamento non condivisibile

Se il concorrente dovesse necessariamente rendersi conto della natura colposa della condotta, non ci troveremmo più nel concorso colposo; bensì nel concorso doloso. Più precisamente in quello di dolo eventuale.

Non a caso, alla cooperazione nel delitto colposo non si applicano, gli articoli 115, 116 e 117 del codice penale.

Invece, sarà sufficiente il primo dei due requisiti. Quindi solamente che il concorrente abbia la mera consapevolezza di cooperare con la condotta altrui.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza prevalente, non sarà invece necessario che i concorrenti si conoscano tra loro.

Al riguardo è interessante analizzare un caso giurisprudenziale. Al termine della costruzione di una strada, il direttore dei lavori e l’ingegnere capo, pur non conoscendosi, hanno entrambi sottoscritto il verbale di consegna della strada. I giudici li hanno condannati a titolo di concorso di persona nel delitto colposo.

Limitazioni alla responsabilità nel delitto colposo

Nonostante la presenza del requisito soggettivo, al concorrente non possono imputarsi tutti gli eventi collegati alla violazione della norma cautelare.

Egli non sarà responsabile per tutti quegli eventi che:

  • Si sarebbero verificati ugualmente anche ottemperanza a dette norme cautelari
  • Non rientrano tra quelli che la norma cautelare voleva evitare

Affinità con il concorso doloso

Anche nel concorso colposo vigono le seguenti regole.

In primo luogo, che la presenza del requisito soggettivo, è sufficiente che sia presente anche in capo a uno solo dei concorrenti.

In secondo luogo, ai fini del concorso colposo si considerano concorrenti, anche i soggetti non punibili o non imputabili.

Si applicano quindi i principi contenuti nell’articolo 112 numeri 3 e 4 e nell’articolo 119 del codice penale.

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