Concorso di persona nel reato. Modelli unitari e differenziati

Concorso di persona nel reato. Modelli unitari e differenziati

concorrente nel reato dietro le sbarre

Nel nostro ordinamento, ma possiamo dire in quasi tutti gli ordinamenti, le fattispecie di parte speciale sono di regola costruite sulla figura dell’autore individuale.

Ne consegue che dette fattispecie si applicano soltanto, nei confronti di colui che realizza direttamente con il proprio comportamento, il fatto previsto come reato dalla norma incriminatrice.

Di contro, esse non possono trovare applicazione con riferimento a quei comportamenti che, invece, hanno dato solo un contributo alla realizzazione del fatto di reato, senza che vi sia un’immediata correlazione con il modello legale.

Dette condotte possono essere punite solo con un’apposita norma che di solito è contenuta nella parte generale.

Con riferimento alla disciplina sul concorso di persona, bisogna dire che la disciplina giuridica concepisce due diversi modelli di tipizzazione.

  • I modelli differenziati
  • I modelli unitari

Modelli differenziati

Per quanto riguarda i modelli differenziati, dobbiamo dire che il legislatore provvede a una tipizzazione autonoma delle varie forme di partecipazione. Con la conseguenza che in tal maniera, la figura dell’autore si differenzia da quella dell’istigatore o del complice, sulla base del diverso regime sanzionatorio.

In altre parole, ad ogni forma autonoma di partecipa, è prevista una diversa cornice di pena edittale.

Modelli unitari

Nei modelli unitari, invece, sono assenti ogni differenzazione descrittiva delle diverse forme di partecipazione dei concorrenti. In altre parole, il concorso viene assoggettato ad una tipizzazione unitaria e quindi ad un unico regime sanzionatorio. Sarà poi in sede di commisurazione della sanzione e di applicazione delle circostanze aggravanti o attenuanti, che si terrà conto del diverso ruolo espletato dai concorrenti.

Detto ciò, bisogna precisare che a differenza di quanto normalmente si afferma, il modello unitario non corrisponde necessariamente ad una concezione estensiva di autore. In quanto, sulla base di questo modello si intende tale, chiunque abbia fornito un contributo alla realizzazione della fattispecie di reato.

Non a caso, il sistema italiano pur accogliendo il modello unitario, rigetta la concezione estensiva, per fare propria la concezione restrittiva. Più precisamente, nell’ordinamento italiano per autore si deve intendere, solo colui che realizza per intero e quindi in tutti i suoi elementi, il modello legale.

Chiaramente il nostro ordinamento riconosce alle disposizioni che disciplinano il concorso di persona nel reato, la funzione di estendere la punibilità a comportamenti i quali, in mancanza di dette norme, sfuggirebbero alla sanzione penale.

Il modello unitari non punisce qualsiasi forma di tentativo di partecipazione

Sulla base di quanto appena detto, si evince agevolmente un dato certo. Non è possibile condividere l’orientamento di chi ritiene che, adottando il modello unitario si ha la punibilità di qualunque forma di tentativo di partecipazione; mentre adottando il modello differenziato, il tentativo viene sanzionato solo in alcune specifiche forme che vengono dal legislatore qualificate come concorso. Si pensi ad esempio all’istigazione.

A maggior conferma di quanto sto asserendo, lo dimostra lo dimostra quanto segue. Proprio il sistema italiano, pur accogliendo come già detto il modello unitario, non punisce nessuna forma di tentativo di partecipazione. Esso sottopone a misura di sicurezza, solamente l’istigazione a commettere un delitto, l’istigazione accolta a commettere una contravvenzione e l’accordo per commettere un delitto.

Infine, potremmo concludere dicendo che il sistema unitario, non entra in crisi neanche di fronte ai c.d. reati di propria mano.

Con riferimento ad essi non possiamo considerare autore chi ha fornito un qualunque contributo alla realizzazione della fattispecie, è infatti necessario che il soggetto “qualificato” sia anche il personale esecutore del fatto tipico.

Insomma, il modello unitario non sembra comportare una soluzione necessariamente estensiva.

Vantaggi del modello differenziato

Bisogna tuttavia precisare che il modello differenziato, è dotato certamente di determinati vantaggi che qui possiamo riassumere nella maggiore:

  • Coerenza al principio di determinatezza della fattispecie: Questo perché il legislatore normalmente con il modello differenziato, non si accontenta di ricorrere alle clausole generali; ma descrive il più possibile la figura concorsuale, fino a determinare i c.d. requisiti minimi della partecipazione. Non è difficile comprendere che con il modello unitario, si tende ad accentuare il ruolo creativo del giudice. Anche se, a dire il vero, nel sistema austriaco pur accogliendo detto modello unitario, si riesce a conseguire un risultato simile a quello del modello differenziato. Questo perché nel sistema austriaco, si è realizzata una categorizzazione delle diverse forme di partecipazione.
  • Articolazione delle cornici edittali di pena a quelli che sono le diverse condotte dei compartecipi: Nel modello differenziato è il legislatore che prevede diverse cornici edittali di pena. Quest’ultimo adatta la sanzione a secondo della gravità, o per meglio dire del tipo di contributo, che il partecipante ha dato ai fini della realizzazione del fatto tipico costituente il reato. Nel modello unitario detto compito di adattare la pena alla gravità della partecipazione, si trasferisce al giudice; anche se strumenti come l’attenuante generale per i contributi secondari o di minore importanza (art. 114 c.c.), possono contribuire a determinare meglio la sanzione, senza il bisogno d’impegnarsi a tipizzare le diverse forme di partecipazione.

Si osservi che nell’ordinamento giuridico italiano si adottò il modello unitario, per una scelta che trova la sua giustificazione in ragioni di ordine dogmatico, politico criminali e pratiche.

Spiegazione del profilo dogmatico, politico criminale e pratico

Sotto il profilo DOGMATICO si notò che l’attribuire eguale responsabilità a tutte le persone concorse nel reato, fosse in perfetta armonia con il principio che si è accolto nel regolare il concorso di cause nella produzione dell’evento. Vale a dire, tutte le condizioni che concorrono a produrre l’evento sono cause di esso.

Sotto il profilo POLITICO CRIMINALE si richiamarono le esigenze di difesa sociale che imponevano un generale inasprimento delle sistema sanzionatorio. Il positivismo criminologico tendeva a diminuire, l’importanza di diversificare i singoli contributi per accentuarne invece il valore sintomatico.

Sotto il profilo pratico si analizzò che la disciplina del precedente codice e cioè, il codice Zanardelli, il quale era imperniato nell’accoglimento del modello differenziato, aveva comportato tante difficoltà.

Infatti, la preordinata catalogazione dell’entità dell’apporto di ciascun concorrente, non poteva non risultare che arbitraria.

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