Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 139

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 139

Bandiera italiana
Bandiera Italiana

Primo comma

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Elenco articoli della Costituzione

Spiegazione articolo 139 della Costituzione

Approfondimento

I Padri costituenti con il presente articolo, hanno dato un limite al procedimento di revisione costituzionale.

Neanche adottando il procedimento aggravato, previsto dall’articolo 138 della Costituzione, è possibile modificare la forma di governo repubblicana. La quale, per ovvie ragioni, è divenuta immodificabile.

Si faccia bene attenzione a quanto sto per dire. A seguito di quest’ultimo articolo della nostra Costituzione, i Padri costituenti non hanno reso immodificabile solo la forma di governo repubblicana, bensì tutto ciò che la caratterizza all’interno della nostra costituzione.

Da quanto ho appena asserito, si evinci bene quanto segue. Grazie al dettato dell’articolo 139, non sarà mai possibile modificare i primi 12 articoli della nostra Costituzione.

Essi, infatti, poiché sono articoli fortemente caratterizzanti della forma di governo repubblicana, non possono mai essere oggetto di revisione costituzionale; neanche a seguito del procedimento aggravato.

I primi dodici articoli della nostra Costituzione, vengono così elevati al rango di Principi Supremi dell’Ordinamento.

Ne consegue che qualsiasi legge, anche di rango costituzionale, che contrasti con la forma di governo repubblicana o con uno dei primi dodici articoli della Costituzione, sarà dichiarata essa stessa incostituzionale dalla Corte costituzionale.

Elenco articoli della Costituzione

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