Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 36
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 36
Primo comma
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Secondo comma
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Terzo comma
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Elenco articoli della Costituzione