Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 65

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 65

Bandiera italiana
Bandiera dell’Italia

Primo comma

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.

Secondo comma

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

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