Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 75

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 75

Bandiera italiana
Bandiera dell’Italia

Primo comma

E` indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Secondo comma

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Terzo comma

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

Quarto comma

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Quinto comma

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Elenco articoli della Costituzione

Ti potrebbe interessare anche...