Criteri selettivi per l’esercizio dei poteri di controllo

Criteri selettivi per l’esercizio dei poteri di controllo

Sicuramente tra i più importanti atti d’indirizzo la cui rilevanza è esterna, vi rientrano quelli che contengono a loro interno, i criteri selettivi per l’esercizio dei poteri di controllo.

E questo perché le attuali norme vigenti, stabiliscono che:

  • I poteri di controllo su quelle che sono le imposte dirette e l’IVA, vengono esercitati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministero delle finanze.

La ragione di fondo di questa scelta risiede nella circostanza di fatto che si può assoggettare a controllo un numero assai modesto di posizioni tributarie e quindi necessario che la selezione dei medesimi avvenga nel rispetto dei principi di Imparzialità ed Efficienza.

Sulla base di quanto appena esposto, si può ben capire che attraverso i criteri selettivi in questione, si avrà:

  1. Predeterminazione del numero totale dei controlli che nell’anno devono essere espletati dagli uffici.
  2. Ripartizione di detti numeri di controlli tra i diversi tipi di indagine e controllo
  3. Formazione, ad opera della c.d. Anagrafe Tributaria, di una lista che contiene le posizioni tributarie che risultano almeno in astratto pericolose dal punto di vista fiscale.

In altre parole, si avrà una programmazione dei controlli che pur lasciando una certa libertà agli uffici operativi, finisce per limitare non di poco la complessiva discrezionalità che è presente nell’esercizio del potere di controllo.

Il controllo potrebbe essere addirittura invalidato se avviene al di fuori delle direttive medesime, senza una valida giustificazione.

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