La definizione del diritto del lavoro

La definizione del diritto del lavoro

Quando si vuole definire il diritto del lavoro, spesso si cade nell’errore di pensare che esso sia:

  • quel complesso di regole giuridiche che provvedono a disciplinare quella fondamentale attività umana e sociale che è appunto il lavoro.

In realtà le cose non stanno così, in quanto, il lavoro è un’attività che può essere prestata sotto svariate forme giuridiche e il diritto del lavoro si occupa di disciplinare soltanto alcune di esse.

Ad esempio: nonostante l’attività imprenditoriale comporta lo svolgimento di un’attività lavorativa spesso molto pesante, il diritto del lavoro non si preoccupa di dettarne una disciplina.

Ambito di applicazione del diritto del lavoro

Ecco che sorge spontaneamente una domanda: quali sono le forme giuridiche di lavoro di cui si occupa, appunto, il diritto del lavoro?

Per poter dare una risposta dobbiamo guardare all’aspetto storico del diritto del lavoro, il quale attribuisce alla figura sociale del lavoro subordinato, un ruolo sicuramente importante e centrale nella sua disciplina, in quanto, protagonista indiscusso dei processi di industrializzazione che si sono innescati con la Rivoluzione industriale.

Per molto tempo il diritto del lavoro si è occupato del lavoratore subordinato in via esclusiva, sia sotto il profilo sindacale che in  quello legislativo, non coprendo l’altra macro-area che è quella del lavoro autonomo, in quanto ritenuta in grado di curare da sola i propri interessi.

Da una parte i lavoratori subordinati deboli, dall’altra i lavoratori autonomi forti.

Una distinzione che ha resistito a lungo nonostante sia stata riveduta e corretta, ma che rischia di farci cadere in un eccessivo semplicismo.

Perché a ben guardare, anche alcune figure di lavoratori autonomi, come i c.d. Collaboratori Coordinati e Continuativi o comunque non subordinati, come i soci delle cooperative di produzione e lavoro, sono meritevoli di protezione in quanto deboli. Ed è comunque da evidenziare che solo in una tarda evoluzione della disciplina, è stata prevista l’applicazione in loro favore di alcune norme lavoristiche o comunque di tenore protettivo.

In altre parole potremmo dire che, oggi il diritto del lavoro pur applicandosi in massima parte alla forma giuridica del lavoro subordinato, la sua applicazione è stata estesa, anche se in modo incerto e oscillante, ad alcune categorie di lavoro non subordinato.

Non a caso, esso si applica anche se non in toto, nei riguardi di datori di lavoro che non sono titolari di un’impresa:

  • Professionisti
  • Organizzazioni senza fini di lucro
  • Privati titolari di rapporti di lavoro domestico

Ripartizione del diritto del lavoro

Tradizionalmente, esso viene ripartito in:

  • Diritto del lavoro in senso stretto
  • Diritto sindacale

Come avremo modo di osservare, tra queste due aree vi sono continue relazioni e intersecazioni. Ciò avviene soprattutto perché i rapporti di lavoro, sono disciplinati, sia da fonti legislative, che anche dai diversi Contratti Collettivi dei diversi settori economici.

Non è un caso che il Contratto Collettivo è infatti percepito come la “legge” del singolo settore e del singolo rapporto.

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