Le plusvalenze non d’impresa

Le plusvalenze non d’impresa

Nello stesso articolo 67 TUIR il legislatore ha individuato altre ipotesi di redditi diversi, che però vengono realizzati al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa. Esse vengono appunto definite plusvalenze non d’impresa o c.d. Plusvalenze Isolate.

Si osservi che dette ipotesi sono contenute in un grappolo di disposizioni che vanno dalla lettera A alla lettera C con tutte le articolazioni bis, ter, quater e via discorrendo dell’articolo poc’anzi citato.

Perché si chiamano plusvalenze non d’impresa o isolate?

Esse vengono definite isolate perché il fenomeno della plusvalenza è frequente nell’impresa e quindi, usiamo l’aggettivo isolate per indicare che si tratta di un soggetto non imprenditore.

Definizione di plusvalenza

Ci poniamo adesso una domanda: cosa si intende per plusvalenza ?

In via generale possiamo dire che si tratta di un incremento del valore (plusvalore), che si realizza con la vendita (differenza tra il prezzo di vendita realizzato e il costo di acquisto del bene).

Pertanto, poiché non costituisce reddito prodotto, detto plusvalore non dovrebbero in linea di principio, essere assoggettato alla tassazione sui redditi. Ciò nonostante sin dagli inizi del 1900, si è fatta strada l’idea che potesse ravvisarsi una forma di reddito prodotto anche in questo incremento di valore, quando realizzato con finalità speculative. Ed è per questa ragione, che il legislatore mediante l’articolo 67 TUIR ha individuato questa vasta area di plusvalenze assoggettate a tassazione, in quanto, ritenute con presunzione legale assoluta speculative.

E’ importante precisare già da adesso, che ad essere tassato non è “l’incremento di valore”, in quanto tale, ma l’incremento di valore che si realizza solo “a seguito” di un trasferimento a titolo oneroso, del bene stesso.

Vediamo di analizzare meglio, nel dettaglio queste plusvalenze e innanzi tutto possiamo dire che la lettera A e lettera B (articolo 67 TUIR) si riferiscono entrambi a beni immobili e quindi si comprende bene che le plusvalenze derivanti da beni mobili non sono attualmente oggetto di tassazione.

Le Plusvalenze nel dettaglio

Per quanto riguarda la lettera A

Essa si riferisce a quelle plusvalenze conseguite attraverso la lottizzazione di terreni o l’esecuzione di opere che sono volte a rendere  i medesimi edificabili Qui il costo d’acquisto, è quello che il terreno aveva negli ultimi cinque anni prima della vendita. Questo ci fa comprendere che il legislatore ha previsto un regime più agevole per il contribuente. Il fondamento della tassazione è da ravvisarlo nell’attività di trasformazione posta in essere dal contribuente.

Per quanto riguarda la lettera B

Essa si riferisce ai terreni su cui non c’è un’edificabilità ma una suscettibilità di edificazione. Quindi, mentre la lettera A richiede un’attività dell’uomo, la lettera B riguarda:

  • Sia tutti quei terreni (anche quelli agricoli) che abbiano suscettibilità di edificazione,
  • Nonché, le abitazioni (unità immobiliari).

Si osservi però che per gli immobili catastati al catasto urbano, si avrà tassazione solo se nell’operazione è insita una finalità speculativa. Finalità quest’ultima che in passato era affidata ad una vera e propria indagine concreta: esiste o no detta finalità?

Deroga

Questa impostazione creava contenziosi infiniti. Il legislatore ha oggi introdotto una presunzione di legge assoluta. Ha stabilendo che:

  • Se un soggetto ha comprato e venduto entro i cinque anni, si presume senza possibilità di prova contraria che vi sia la finalità speculativa. Ma questa regola si applica, solo se il soggetto non è imprenditore, perché se fosse tale la plusvalenza viene tassata senza limiti di tempo.

Però quando si introducono queste presunzioni assolute, si ha fondato motivo di ritenere che esse siano una somma ingiustizia ai fini dell’articolo 53 Cost. Così il legislatore ha introdotto altresì due disposizioni:

La prima è che non vi è tassazione della plusvalenza anche se:

  • l’immobile viene venduto all’interno del quinquennio. ma è stato adibito ad abitazione principale dell’alienante o dei suoi familiari per almeno 2 anni e sei mesi.

La seconda è che non c’è tassazione se l’immobile è stato acquisito per successione. Prima anche per donazione, oggi qst possibilità è stata soppressa xk si prestava ad elusione.

 Per quanto riguarda la lettera C

Essa si riferisce alle plusvalenze realizzate mediante cessioni di partecipazioni sociali qualificate.

E a norma dell’articolo 67 TUIR si considerano qualificate quelle partecipazioni che comportano o:

  • Una percentuale di voto all’interno dell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 %
  • Una partecipazione al capitale o al patrimonio sociale superiore al 5 o al 25 %. A secondo che si tratti o meno, di partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati.

Queste percentuali vengono calcolate, tenendo conto di tutte le cessioni operate dallo stesso soggetto nell’arco di dodici mesi. Qui il reddito è pari al 40 % della plusvalenza che si è percepito mediante la cessione o le cessioni di dette partecipazioni. Fermo restando che la plusvalenza si calcola operando la differenza tra il prezzo d’acquisto della partecipazione e il corrispettivo percepito a seguito della cessione della stessa.

Per completezza, le plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate non concorrono a formare il reddito della categoria diversi. Esse sono sottoposte ad imposta sostitutiva pari al 20% operata sull’ammontare complessivo.

Questo tipo di reddito va determinato secondo il criterio di cassa e non di competenza. E perché è importante ? Perché la base imponibile non è rappresentata dal prezzo, ma dalla differenza tra il prezzo ricavato e il costo d’acquisto. Se mi facessi pagare il prezzo in due trance, una in un anno e l’altra nell’anno successivo io riesco a ripartire il reddito in due periodi d’imposta.

E poi bisogna dire altresì che essi sono comunque redditi per i quali è possibile optare per un imposta sostitutiva del 20% applicata e versata dallo stesso notaio rogante. Pagata l’imposta sostitutiva questo reddito è chiaro che non rientrerà più nella mia dichiarazione e quindi non viene assoggetta alla correlativa aliquota progressiva che normalmente prevede un regime più oneroso.

Continua con Gli altri redditi diversi. 

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