Reato come presupposto del concorso di persona

Reato come presupposto del concorso di persona

Aula penale di un tribunale

In questo articolo vedremo il reato come presupposto del concorso di persona.

In altre parole, affinché possiamo dire di trovarci all’interno del concorso di persona nel reato, è necessario che sia stato posto in essere un reato da:

  • Uno solo dei concorrenti
  • Ciascuno di essi
  • Ovvero, tutti insieme

Ne consegue che la commissione del reato, è un presupposto necessario perché vi possa essere concorso di persona.

Questo indipendentemente dalla forma in cui, è avvenuta detta commissione del reato. E quindi, sia consumato che tentato.

Detto principio è esplicitamente espresso nel Primo comma dell’articolo 115 del codice penale:

  • Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell’accordo.

Cosa si deve intendere per fatto di reato ai fini del concorso di persona?

A questo punto sorge spontaneamente una domanda. Cosa si deve intendere per fatto di reato ai fini del concorso di persona?

La risposta è semplice. L’orientamento dottrinario prevalente richiede che per reato si debba intendere, un fatto tipico e antigiuridico e ciò giustificandolo in base all’articolo 119 secondo comma del codice penale.

In realtà, io non aderisco a questa impostazione. Il secondo comma dell’articolo 119 c.p. non fa altro che dire l’opposto. Cioè, che il fatto di reato ai fini del concorso deve essere solamente un fatto tipico.

Infatti, se opera una circostanza oggettiva che esclude la pena, opera anche nei confronti degli altri concorrenti. Quindi l’assenza di antigiuridicità non compromette il concorso.

Circostanze soggettive e oggettive che escludono la pena nel concorso di persona

A questo punto sorge un’ulteriore domanda. Cosa succede se i concorrenti pongono in essere il reato, ma operano delle circostanze, oggettive o soggettive che né escludono la pena?

Anche in questo caso, possiamo dire che la risposta è semplice. Questo perché alla domanda che ci siamo posti, possiamo dare risposta richiamando l’articolo 119 del codice penale.

Primo comma dell’articolo 119 c.p.

  • Le circostanze soggettive che escludono la pena, per taluno di coloro che sono concorsi nel reato, hanno effetto solamente per la persona a cui si riferiscono.

Secondo comma dell’articolo 119 c.p.

  • Le circostanze oggettive che escludono la pena, hanno effetto per tutti coloro che sono incorsi nel reato.

Approfondimenti

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