Statuto dei Diritti del Contribuente: Articolo 12

Statuto dei Diritti del Contribuente: Articolo 12

Guardia di finanza che applica lo Statuto dei Diritti del Contribuente

Articolo 12 (Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)

Primo comma

Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. 

Secondo comma

Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

Terzo comma

Su richiesta del contribuente, l’esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta. 

Quarto comma

Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica. 

Quinto comma

La permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell’ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente. 

Sesto comma

Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall’articolo 13. 

Settimo comma

Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all’articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. (1) (2)

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Spiegazione articolo 12 Statuto dei Diritti del Contribuente

Note

(1) La Corte costituzionale, con ordinanza 16 – 24 luglio 2009, n. 244 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, sollevata in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 5 – 13 luglio 2017, n. 187 (Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, della Costituzione.

(2) La Corte costituzionale, con ordinanza 5 – 13 luglio 2017, n. 188 (Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, della Costituzione.

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