Statuto dei Diritti del Contribuente: Articolo 21

Statuto dei Diritti del Contribuente: Articolo 21

Guardia di finanza che applica lo Statuto dei Diritti del Contribuente

Articolo 21 (Entrata in vigore) 

Primo comma

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Secondo comma

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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