Corruzione impropria susseguente. Art. 318 comma 2 c.p.

Corruzione impropria susseguente. Art. 318 comma 2 c.p.

Essa è disciplinata dal Secondo comma dell’articolo 318 c.p., non a caso detto articolo stabilisce che:

  • È punito con una reclusione fino ad un anno, il pubblico ufficiale che riceve una retribuzione non dovuta per un atto d’ufficio da lui già compiuta.

Soggetti attivi

Sono da considerarsi soggetti attivi, solamente:

  • Il pubblico ufficiale sulla base del Secondo comma dell’articolo 318 c.p. e l’incaricato di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato a norma del 320 c.p.

Ne consegue che nella corruzione impropria susseguente NON PUO’ essere considerato soggetto attivo l’Extraneus o altrimenti detto soggetto corruttore.

Questo accade perché l’articolo 321 c.p., richiamando solamente il Primo comma dell’articolo 318 c.p. non rende applicabile al soggetto privato anche il Secondo comma e quindi, a quest’ultimo – come già precisato – non può essere chiamato a rispondere per corruzione impropria susseguente.

Condotta incriminata

È rappresentata solamente dalla ricezione – da parte del pubblico ufficiale – del denaro o di altra utilità.

In questo Secondo comma la promessa non può mai costituire la condotta incriminata, in quanto, si tratta di un atto che è già stato compiuto.

Bene protetto

In questo delitto il bene protetto NON PUO’ essere considerato i principi costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento, in quanto, trattandosi di un atto conforme ai doveri d’ufficio, essi sono stati pienamente rispettati e attuati.

Si ripropone spontaneamente la domanda che ci siamo posti con questo piccolo paragrafo: Qual è il bene protetto dal Secondo comma dell’articolo 318 c.p.?

La risposta a mio avviso non può che essere: il divieto di accettare retribuzioni private per aver compiuto atti rientranti nella competenza del proprio ufficio.

Questo delitto ha una funzione importante e cioè, quello di evitare che intraneus ed extraneus, possano cominciare con questa condotta dal disvalore penale limitato e arrivare a in futuro a commettere reati ben più gravi.

In altre parole, la corruzione propria susseguente, non vuole far altro che impedire che si realizzi il c.d. fenomeno della PROGRESSIONE CRIMINOSA.

 

Dolo

Si configura in presenza della consapevolezza di ricevere il danaro o altra utilità, come retribuzione per aver compiuto un atto d’ufficio.

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