Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 2

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 2

Primo comma

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo (1), sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. (2)

Elenco articoli della Costituzione

Spiegazione dell’articolo 2 Costituzione 

Note

(1) In attuazione: Convenzione di Roma del 4 novembre 1950, per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa è stata resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955 n. 848.

Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione. Essa è stata adottata a New York il 21 marzo 1950. Mentre è stata resa esecutiva con la legge 23 novembre 1966 n. 1173. 

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Si osservi che essa è stata adottata a Strasburgo il 22 novembre 1984. Mentre è stata resa esecutiva con la legge 9 aprile 1990 n. 98. 

(2) La suddetta norma costituzionale detta i principi per il riconoscimento e la valorizzazione, degli istituti di patronato e di assistenza sociale. 

Approfondimento dell’articolo 2

Articolo composto da un unico comma che rientra tra i Principi fondamentali del nostro ordinamento. Pertanto esso rientra tra gli articoli della nostra Costituzione che non possono essere oggetto di modifica. Ne consegue che a questo articolo non possiamo applicare, il procedimento di revisione aggravato previsto dall’articolo 138 Cost., per modificare gli articoli della Costituzione e le altre leggi di rango Costituzionale.

Per un commento più approfondito consiglio la lettura di Principi costituzionali in materia di diritto del lavoro.

Elenco articoli della Costituzione

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