Principi costituzionali in materia di diritto del lavoro

Principi costituzionali in materia di diritto del lavoro

Copertina della Costituzione italiana

Desta particolare interesse, parlare di quelli che sono i principi costituzionali in materia di diritto del lavoro.

Detti principi sono contenuti, negli articoli seguenti.

Articolo 1 Cost

Come abbiamo avuto modo di vedere, l’articolo 1 della Costituzione stabilisce che:

  • L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

Sorge spontaneamente una domanda. Cosa significa fondata sul lavoro?

Nel rispondere a questa domanda, possiamo certamente dire un dato importante. Detto articolo 1 Cost., è qualcosa di più che una semplice sottolineatura del dovere di lavorare. Questo qualcosa in più consiste nel fatto che il lavoro, ha un valore storico fondamentale all’interno del nostro Stato.

Il popolo titolare della sovranità, è anche il detentore di quella ricchezza su cui si fonda la  stessa Repubblica e che è appunto il lavoro. Non a caso, l’articolo 1 comma 1, non ha usato l’espressione lavoratori, ma quella di lavoro.

Quest’ultima espressione ricomprende, non soltanto i lavoratori in senso stretto, ma tutti i membri della società. Compreso quindi gli imprenditori e i possidenti.

Secondo una parte della dottrina i Padri costituenti, mediante l’articolo 1, hanno voluto affermare il Principio dell’impegno sociale dello Stato costituzionale.

Ad ogni modo, è importante ricordare che in una visione liberale, il sovrano ultimo del senso da attribuire al lavoro rimane l’individuo. Nessuno, neppure la Costituzione può pretendere di sostituirsi ad egli.

Articolo 2 Cost

Desta particolare interesse, parlare anche dell’articolo 2 della Costituzione. Esso tutela i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità.

Poiché una delle formazioni sociali più diffuse e importanti è certamente l’impresa, l’articolo 2 garantisce e tutela anche i diritti dell’uomo lavoratore.

Si osservi però che, questo non implica che tutti i diritti dei lavoratori, si possono considerare diritti inviolabili dell’uomo. Anche se detti diritti godono, comunque, di uno statuto privilegiato grazie alla nostra Costituzione.

L’articolo 2 oltre a sancire diritti, richiede anche l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Questo vuol dire che l’imprenditore deve occuparsi a vari livelli, della condizione dei propri dipendenti, nonché finanziare – tramite il pagamento dei contributi obbligatori – i trattamenti previdenziali destinati ai lavoratori.

Articolo 3 Cost

Eguaglianza formale

Anche l’articolo 3 della Costituzione incide nel campo del diritto del lavoro.

Il primo comma sancisce il principio di eguaglianza formale, più precisamente:

  • Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali dinanzi alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali.

Ne consegue che, sulla base di questo primo comma, ogni differenziazione di trattamento sarebbe marchiata come discriminatoria. In altre parole, il legislatore sarebbe vincolato ad una cieca e irrazionale eguaglianza dei trattamenti.

In realtà, è questa l’impostazione della nostra Corte costituzionale, il Primo comma dell’articolo 3, impone che vi siano trattamenti eguali per situazioni eguali; trattamenti diversi per situazioni diverse.

In altre parole, la Corte costituzionale nel giudicare una legge, se sia o meno lesiva del principio di eguaglianza formale, deve osservare quanto quella differenziazione di trattamento sia RAGIONEVOLE.

Ne consegue che, le leggi tese a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei soggetti portatori di invalidità, non soltanto non sono lesive del principio di eguaglianza formale, ma sono altresì, attuative di un dovere costituzionale.

Eguaglianza sostanziale

Con riferimento all’eguaglianza sostanziale, possiamo dire che il Secondo comma dell’articolo 3 della Costituzione stabilisce:

  • E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini.

Dalla lettura di questa disposizione si comprende bene che, mentre il Primo comma mette tutti i cittadini in una situazione di parità; il Secondo comma, invece, sancisce il dovere dello Stato di intervenire attivamente al fine di eliminare, tutte quelle situazioni che di fatto non consentono l’eguaglianza di cui al Primo comma.

Sempre con riferimento al Secondo comma dell’articolo 3, dobbiamo dire che per molto tempo una parte della dottrina, ha ritenuto che l’eguaglianza sostanziale contenuta all’interno del Secondo comma, avesse il compito di imporre un livellamento dei redditi delle vari classi sociali.

Non c’è dubbio che il diritto del lavoro, attraverso le leggi protettive, la contrattazione collettiva e la normativa previdenziale, abbia rappresentato e tutt’ora rappresenti uno dei principali strumenti redistributivi.

Con un dire enfatizzante, possiamo dire che il diritto del lavoro è il diritto attuativo per eccellenza del Secondo comma dell’articolo 3 Cost.

Attuale orientamento interpretativo

Oggi, invece, si interpreta detto Secondo comma con una lettura più moderata. Più precisamente, non come norma per imporre una redistribuzione del reddito, ma come norma attraverso la quale, lo Stato deve garantire un’eguaglianza delle opportunità; non anche dei risultati.

Garantita questa eguaglianza nelle opportunità, spetterà ai singoli individui e ai gruppi, coglierla ed eventualmente svilupparla.

Articolo 4 Cost

Sempre con riferimento ai principi costituzionali in materia di diritto del lavoro, è interessante richiamare anche l’articolo 4 della Costituzione. Esso, infatti, stabilisce nel suo Primo comma che:

  • La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto.

Si tratta di una norma che ha natura programmatica, non quindi precettiva. Essa vincola lo Stato ad attuare una certa politica, ovvero, quella che tende alla piena occupazione.

Da queste poche righe, comprendiamo perfettamente che si tratta di un articolo posto in essere a tutela dei lavoratori. Tuttavia nel corso degli anni ’90, l’articolo 4 della Cost., è stato invocato anche per sostenere che sulla base di esso, non è conforme alla Costituzione, una normativa lavoristica troppo rigida e protettiva.

Non c’è invece dubbio che il contenuto del Primo comma dell’articolo 4 Cost, sia idoneo a riconoscere ai cittadini il loro diritto ad essere liberi nella scelta del lavoro.

Può sembrare una conquista banale, ma non lo diventa se si pensa che sulla base dell’articolo più volte citato, si possono rendere costituzionalmente illegittime norme che frappongono barriere troppo rigide e corporative, per accedere a quella determinata professione.

Per completezza della trattazione è interessante ricordare che l’articolo 4 Cost, consta anche di un Secondo comma, il quale, stabilisce che:

  • Ogni cittadini ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, un’attività o una funzione che concorrono al progresso materiale o spirituale della società.

Ancora una volta si comprende l’importanza sociale, che il lavoro riveste all’interno della nostra società.

Articolo 35 Cost

Sempre con riferimento agli articoli della Costituzione che incidono nel diritto del lavoro, è interessante ricordare anche l’articolo 35. Il Primo comma, infatti, stabilisce che:

  • La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.

Questo articolo è particolarmente importante, perché – più di tutti gli altri – si preoccupa di “tutelare il lavoro” e non il “solo lavoro subordinato”.

Non a caso, questa sua peculiarità, ha fatto in modo che detto articolo 35 della Costituzione, possa essere stato invocato tutte le volte che si siano volute giustificare:

  • quelle manovre poste in essere dal legislatore per riequilibrare la tutela giuridica a quei lavoratori che pur non essendo subordinati, possono dirsi ugualmente deboli dal punto di vista giuridico, economico e sociale.

In altre parole, con l’articolo 35 Cost, si passa da un diritto del lavoro – subordinato- ad un diritto di tutti i lavori.

Articolo 41 Cost

Infine, tra gli articoli della nostra Costituzione che incidono nel campo del diritto del lavoro, vi è anche l’articolo 41. Esso sancisce il principio secondo cui:

  • L’iniziativa economica privata è libera.

Si osservi, che quando si parla della Libertà di Iniziativa Economica, non si può non tenere conto di un dato di fatto. Che all’interno di detto principio incide, non soltanto la nostra Costituzione, ma anche un numero piuttosto cospicuo e strutturato di norme provenienti dall’ordinamento europeo.

Norme, quest’ultime, che attribuiscono a detta libertà di iniziativa economica, una fondamentale importanza.

Si osservi però che, nonostante l’importanza che questa libertà di iniziativa economica possa rivestire, sia a livello costituzionale che europeo, il Secondo comma dell’articolo 41 prevede limiti all’esercizio della stessa.

Esso, infatti, stabilisce che:

  • Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Una parte della dottrina ritiene che detta norma abbia natura programmatica e che il diritto del lavoro nel suo insieme, sia da considerarsi la normativa di attuazione di questo Secondo comma dell’articolo 41 Cost.

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