Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 8

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 8

Primo comma

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge

Secondo comma

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

Terzo comma

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Elenco articoli della Costituzione

Spiegazione dell’articolo 8 Costituzione

Articolo composto da Tre commi. Esso rientra tra i Principi fondamentali del nostro ordinamento. Pertanto rientra tra gli articoli della nostra Costituzione, che non possono essere oggetto di modifica . Ne consegue che a questo articolo non possiamo applicare, il procedimento di revisione aggravato previsto dall’articolo 138 Cost., per modificare o abrogare gli articoli della Costituzione e le altre leggi di rango Costituzionale.

Si tratta dell’articolo dedito a dettare i principi che disciplinano i rapporti, tra lo Stato e le altre fedi religiose.

All’interno della nostra Costituzione non esiste un’articolo che tuteli esplicitamente la libertà di coscienza. Tuttavia, la Corte costituzionale ritiene che detto principio lo si desuma implicitamente dal nostro ordinamento giuridico, elevandolo al rango di principio supremo dell’ordinamento. Sicuramente il contributo più rilevante da cui si desume detto principio di laicità dello Stato, è dato da questo articolo 8 Cost.

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