Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 73

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 73

Bandiera italiana
Bandiera dell’Italia

Primo comma

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione.

Secondo comma

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge รจ promulgata nel termine da essa stabilito.

Terzo comma

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

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