Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 73
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 73
Primo comma
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione.
Secondo comma
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge รจ promulgata nel termine da essa stabilito.
Terzo comma
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
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