Istigazione a disobbedire alle leggi. Articolo 415 c.p.

Istigazione a disobbedire alle leggi. Articolo 415 c.p.

Il reato di istigazione a disobbedire alle leggi è disciplinato all’interno dell’articolo 415 c.p., il quale articolo stabilisce che:

  • Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico è punito con una reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Spiegazione articolo 415 c.p.

Condotta incriminata

Anche in questa fattispecie incriminatrice la condotta incriminata è rappresentata dall’istigazione.

L’istigazione qui deve essere rivolta, NON a commettere uno o più reati determinati come nella fattispecie di cui all’articolo 414 c.p., bensì a disobbedire alle leggi di ordine pubblico.

Sorge spontaneamente una domanda: cosa significa disobbedire alle leggi di ordine pubblico?

L’espressione disobbedire alle leggi significa rifiutarsi, ribellarsi in modo ingiustificato a osservare i precetti legali. Si osservi che nonostante il reato parli al plurale e quindi di istigazione a disobbedire alle “leggi”, ai fini di attuare il reato è sufficiente che la disobbedienza ne abbia ad oggetto anche una solamente.

Alla luce di quanto detto, non rientra quindi nel concetto di disobbedire alle leggi, quando si critica una legge perché se ne vuole la sua abrogazione.

Per quanto riguarda il concetto di ordine pubblico, vi sono diversi orientamenti.

Un primo orientamento propone un’interpretazione restrittiva e considera di ordine pubblico, solamente le norme ritenute necessarie per il mantenimento degli equilibri economici e sociali.

Invece il secondo orientamento – quello che ancora oggi è dominante – ritiene che si devono far rientrare nel concetto di ordine pubblico, tutte quelle norme per le quali i singoli non hanno nessun potere dispositivo o derogatorio.

Dolo

Il dolo consiste nella volontà di istigare taluno a disobbedire alle leggi, unitamente alla consapevolezza di agire in pubblico.

Ne consegue che ai fini del dolo è necessario che si abbia la consapevolezza di agire pubblicamente.

Consumazione del reato

Il delitto di istigazione a disobbedire alle leggi, si consuma nel luogo e nel tempo in cui pubblicamente viene realizzata la condotta istigatrice.

Ai fini della consumazione del reato poco importa che il delitto oggetto dell’istigazione sia stato o meno attuato.

Istigazione all’odio tra le classi sociali 

L’articolo 415 c.p. nello stesso Primo comma, dopo aver vietato la pubblica istigazione a disobbedire alle leggi, vieta altresì l’Istigazione all’odio tra le classi sociali.

  • Chiunque pubblicamente istiga all’odio tra le classi sociali, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Si tratta di una norma che una parte della dottrina ritiene implicitamente abrogata a seguito dell’entrata in vigore della nostra Costituzione, in quanto, incompatibile con i suoi principi liberali.

In modo particolare con l’articolo 21 Cost., il quale disciplina la libertà di manifestazione del pensiero.

A maggior conferma di quanto sto asserendo, lo dimostra la circostanza di fatto che la norma in esame è stata oggetto di salvataggio da parte della Corte costituzionale, la quale, ha emanato una sentenza di accoglimento parziale.

In altre parole, per la Corte costituzionale l’istigazione all’odio tra le classi sociali non può costituire reato, se l’istigazione non è attuata in modo pericolosa per l’ordine pubblico.

Condotta incriminata

Anche in questa norma la fattispecie incriminata è rappresentata dalla pubblica istigazione.

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