Contributo minimo dei concorrenti nel concorso morale

Contributo minimo dei concorrenti nel concorso morale

Facciata principale esterna del tribunale di Messina

Cerchiamo adesso di capire il contributo minimo dei concorrenti nel concorso morale.

Anche per quando riguarda il concorso morale, l’unico criterio di tipizzazione possibile è il criterio causale.

Ne consegue che ai fini del concorso di persona nel reato, saranno rilevanti solamente quei contributi – intervenuti nella fase dell’ideazione – senza i quali non si sarebbe verificato il fatto atipico.

Esistono tre forme di compartecipazione, attraverso le quali si può realizzare il c.d. concorso morale.

  • Istigazione
  • Accordo a commettere un reato
  • Consiglio di ordine tecnico

Spiegazione del concorso morale nel reato

Istigazione

Ai fini del concorso materiale l’istigazione può assumere due diverse vesti. Quella della determinazione o del rafforzamento del proposito criminoso.

Istigazione mediante determinazione del proposito criminoso

Affinché l’istigazione possa determinare il proposito criminoso e possa quindi, essere considerata una forma di concorso materiale nel reato, è necessario che in essa siano determinati l’oggetto e i destinatari.

Per quando concerne i destinatari dell’istigazione, non è necessario che sia indirizzata ad una persona specifica; purché si tratti di una stretta cerchia di soggetti che siano facilmente individuabili.

Ne consegue che l’istigatore sarà ritenuto concorrente e quindi punibile quando:

  • L’istigatore ha fatto sorgere il proposito criminoso all’istigato e successivamente quest’ultimo lo ha realizzato.

Proprio sulla base di quanto appena detto, una arte della dottrina asserisce quanto segue.

Vale a dire, che l’istigatore non sarà responsabile per concorso morale quando, il soggetto istigato compie un reato diverso da quello oggetto dell’istigazione.

Purtroppo, non mi sento di aderire a questa impostazione, in quanto contrastante con l’articolo 116 del codice penale.

  • Quando il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione.  

Istigazione mediante rafforzamento del proposito criminoso

La differenza tra istigazione mediante rafforzamento e istigazione mediante determinazione, è molto semplice.

Nell’istigazione mediante determinazione il soggetto istigato non ha dentro di sé un proposito criminoso. Quest’ultimo sorge, infatti, a seguito dell’istigazione.

Definizione di istigazione mediante rafforzamento

Mentre, nell’istigazione mediante rafforzamento:

  • Il soggetto istigato ha già dentro di sé, il proposito di commettere il reato. Solo che in assenza dell’impulso da parte del soggetto istigatore, il reato non si sarebbe manifestato all’esterno; ovvero si sarebbe manifestato in forme diverse.

Ne consegue che non potrà ritenersi rilevante, ai fini del concorso materiale, l’istigazione data a un soggetto che, già di suo, è determinato a commettere il reato.

Di contro, non può essere imputato come concorrente morale, colui che si limita a essere presente nel luogo del delitto. Anche se detta presenza rappresenta un’ovvia adesione all’esecuzione del reato.

La semplice presenza, infatti, non può essere ritenuta determinate ai fini della volontà di chi commette il reato.

Diversa è, invece, la situazione di colui che promette al reo di prestargli assistenza, dopo che egli avrà commesso il reato.

In quest’ultima ipotesi, possiamo dire che si è verificato un vero e proprio accordo tra le arti. Ne consegue che detta promessa di prestare assistenza dopo il reato, acquisisce rilevanza penale.

In altre parole, la promessa in questione viene fatta rientrare nel concorso di persona nel reato, sulla base della terza forma di concorso morale. Più precisamente l’accordo a commettere un reato.

Accordo a commettere un reato

L’accordo a commettere un reato non è altro che una forma di contratto. Dove la volontà delle parti si incontra, per stabilire il contributo che ciascun concorrente deve dare, al fine di commettere un reato.

È proprio la volontà seguita dalla promessa di cooperare che distingue l’accordo a commettere un reato, dalle altre forme di concorso morale. Più precisamente, dall’istigazione e dal consiglio d’ordine.

Ne consegue che quando il delitto è realizzato nelle forme stabilite nell’accordo, non vi è alcun dubbio che chi abbia partecipato all’accordo abbia dato un contributo rilevante; indipendentemente che, nella fase esecutiva, egli abbia prestato un contributo meramente materiale.

Consiglio di ordine tecnico

Si realizza concorso morale, mediante il c.d. consiglio di ordine tecnico, quando il concorrente:

  • Fornisce all’esecutore del reato notizie necessarie per la sua realizzazione; ovvero, suggerisce di effettuare variazioni all’esecuzione del piano criminoso.

Anche con riferimento al consiglio di ordine tecnico, vigono le considerazioni che abbiamo fatto in precedenza.

Il contributo del compartecipe sarà penalmente rilevante, solo se in sua assenza di detto consiglio di ordine tecnico, il reato non sarebbe stato commesso; o comunque sarebbe stato commesso in maniera radicalmente differente.

Facciamo un esempio per capire meglio. A e B intendono eseguire un furto nel caveau della banca. C essendo un impiegato della stessa consiglia A e B su come neutralizzare gli allarmi.

Approfondimenti

Se si è interessati ad avere approfondimenti circa Contributo minimo dei concorrenti nel concorso morale, puoi farcelo sapere con un commento a questo articolo.

Elenco altri articoli della categoria “Concorso di persona nel reato”.

Ti potrebbe interessare anche...