Consenso e anomalie consensuali nel matrimonio

Consenso e anomalie consensuali nel matrimonio

 

Sposo scappa dalla sposa

Consenso e anomalie consensuali nel matrimonio è un argomento importantissimo per chi studia il diritto canonico.

Ma può essere rilevante anche per colui che ha deciso di sposarsi e vuole farlo in piena coscienza e conoscenza.

A norma del canone 1057 il matrimonio viene in essere grazie al consenso dei coniugi, infatti, essa ne è la causa efficiente.

  • L’atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana.

Si osservi che esso è insostituibile e non può essere supplito da alcuna potestà umana, in più deve essere attuale e non futuro ed è proprio quest’ultimo requisito che la contraddistingue dalla classica promessa di matrimonio.

Ad ogni modo, una volta manifestato (in conformità alla forma stabilita dalla legge), il matrimonio gode del favore del diritto (favor iuris o favor matrimonii).

Le anomalie del consenso matrimoniale

Data l’importanza del consenso matrimoniale, il diritto canonico ne disciplina le anomalie, le quali si dividono in 3 gruppi:

  1. A) Incapacità consensuale
  2. B) Difetto del consenso
  3. C) Consenso viziato

Trattazione delle singole anomalie del consenso matrimoniale

A) Incapacità consensuale

L’atto di consenso matrimoniale è alla portata di tutte le persone normali (si ricordi che il matrimonio è un istituto di diritto naturale), si richiede però una proporzionalità tra capacità consensuale e matrimonio.

Il codice disciplina tre situazioni che costituiscono cause di incapacità consensuale e si tratta di anomalie, che intaccano sostanzialmente la capacità di intendere e di volere del contraente, più precisamente:

Mancanza di sufficiente uso di ragione

Gravi alterazioni delle facoltà psichiche che rendono la persona incapace di intendere e di volere. Può essere permanente o temporanea, ma deve sussistere al momento in cui si contrae matrimonio per rendere invalido il consenso.

Grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali, da dare e accettare reciprocamente

Non si tratta di malattie mentali, ma di casi in cui la persona non ha un sufficiente grado di consapevolezza e libertà circa gli obblighi fondamentali del matrimonio.

Incapacità di assumere, per cause di natura psichica, gli obblighi essenziali del matrimonio

Ipotesi elaborata dalla giurisprudenza ecclesiastica postconciliare. Anomalie psichiche tali che, se anche il soggetto volesse assumere tali obblighi, non potrebbe adempierli (per esempio con riguardo alla fedeltà). È stata applicata alle ipotesi di ninfomania, omosessualità, e ad altri casi di perversioni sessuali. Poi la figura è stata estesa ad altri disturbi di tipo psichico e caratteriale che non consentono la effettiva costituzione di un consortium totius vitae.

B) Difetto del consenso

Qui la persona è capace, ha solo espresso un consenso matrimoniale mancante in modo totale o parziale:

Ignoranza sullo stesso matrimonio

Non è richiesta una conoscenza tecnica del matrimonio nella sua disciplina giuridica o nelle sue spiegazioni scientifiche, ma è sufficiente che i contraenti non ignorino che il matrimonio è la comunità permanente tra l’uomo e la donna, ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione sessuale. Tale ignoranza non si presume dopo la pubertà.

Errore sulla persona del contraente (errore di fatto)

L’errore di persona rende invalido il matrimonio.

Errore sulla qualità della persona del contraente

Il matrimonio è invalido solo quando la qualità sia intesa direttamente e principalmente”. Per esempio: “voglio sposarmi con un calciatore, quale è Tizio”. Più che Tizio, voglio un calciatore: tale qualità è quella che mi spinge a sposare Tizio.

Errore sulle proprietà essenziali o sulla sacramentalità del matrimonio (errore di diritto)

E’ quell’errore circa l’unità o l’indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio. Esso non vizia il consenso matrimoniale, purché non ne abbia determinato la volontà.

Consenso condizionato

Non si può contrarre validamente il matrimonio sotto condizione futura, qui il matrimonio è invalido, per l’esigenza della certezza del diritto e dei rapporti giuridici. Invece, il matrimonio celebrato sotto condizione passata o presente è valido o no, a seconda che esista o no il presupposto della condizione. Ad ogni modo, non si può porre lecitamente la condizione, se non con la licenza scritta dell’Ordinario del luogo.

Consenso simulato

Il sistema si basa su una presunzione: Il consenso interno dell’animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio. Ma tale presunzione ammette prova contraria: può esserci una discordanza tra la volontà interna e quella manifestata. È il caso della simulazione:

Simulazione totale

Si esclude il matrimonio in quanto tale (per esempio, una straniera contrae matrimonio solo per ottenere la cittadinanza del marito; la ragazza madre che accetta di sposarsi solo per dare al figlio una condizione di legittimità). Ma tale figura tende ad allargarsi, e a ricomprendere casi in cui non vi sia una così radicale esclusione di ogni effettivo rapporto di vita matrimoniale, ma piuttosto del consortium totius vitae (profilo esistenziale), o quando il matrimonio sia celebrato da persone ideologicamente orientate in senso decisamente contrario alla istituzione coniugale (profilo istituzionale).

Simulazione parziale
  • Esclusione di una proprietà essenziale: unità (bonum fidei) e indissolubilità (bonum sacramenti).
  • Esclusione di un elemento essenziale: quale o quali? Bene dei coniugi (bonum coniugum); generazione ed educazione della prole (bonum prolis); sacramentalità del matrimonio.
Violenza fisica  

E’ invalido il matrimonio celebrato per violenza.

C) Vizi del consenso

A differenza dei casi precedentemente trattati, qui il consenso è presente, ma viziato e pertanto invalido.

Violenza morale (vis et metus, violenza e timore)

È invalido il matrimonio celebrato per violenza o timore grave incusso dall’esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio. Il timore deve essere grave.

Cioè deve turbare realmente l’animo di chi lo patisce, anche se oggettivamente possa sembrare lieve: bisogna considerare le condizioni soggettive di chi lo subisce. Deve provenire dall’esterno (ab extrinseco). Non è necessario che il timore sia stato provocato al fine di indurre al matrimonio: è necessario, invece, che esso abbia comunque determinato il consenso verso il matrimonio.

Dolo nella celebrazione del matrimonio

Chi celebra il matrimonio, raggirato con dolo ordito per ottenerne il consenso, circa una qualità dell’altra parte, che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale, contrae invalidamente.

A differenza dell’errore, qui chi contrae sbaglia perché ingannato da un altro. Il dolo deve essere ordito per ottenerne il consenso; l’inganno deve effettivamente essere riuscito; l’inganno deve riguardare una qualità dell’altro contraente “che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale”. Si pensi al’inganno doloso sulla fecondità. Il fatto che un contraente sia sterile non rende in sé invalido il matrimonio; ma lo rende invalido se il consenso dell’altro è ottenuto mediante l’inganno su tale qualità.

Approfondimento

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