Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 108
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 108
Primo comma
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
Secondo comma
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.
Elenco articoli della Costituzione