Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 108

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 108

Bandiera italiana
Bandiera Italiana

Primo comma

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

Secondo comma

La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

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